Astreinte e commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato risarcitorio del Ministero (TAR Campania n. 3362 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il creditore che agisce per l’adempimento ha l’onere di provare soltanto il titolo della pretesa e può limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento; spetta al debitore convenuto provare il fatto estintivo del diritto azionato. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 L. 669/1996, costituisce condizione di procedibilità dell’azione. Accertato l’inadempimento, il giudice accoglie la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurandola all’interesse legale, con funzione sanzionatoria e di coazione indiretta e non compensativa del danno, dovuta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al soddisfacimento del credito o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi di un soggetto deceduto per evoluzione di epatite HCV da somministrazione di sangue infetto, hanno agito in executivis per l’esecuzione del giudicato formatosi sui capi di condanna delle sentenze del Tribunale di Napoli n. 7813/2016 e della Corte d’Appello di Napoli n. 3349/2022. In primo grado il Ministero della Salute era stato condannato al risarcimento di € 510.000,00, oltre interessi compensativi al tasso legale.
In appello il credito risarcitorio era stato rideterminato in favore di una ricorrente nel minore importo di € 101.481,32, oltre interessi e ulteriori € 34.434,87 maturati fino alla pubblicazione. I ricorrenti hanno dedotto di aver notificato entrambi i titoli in forma esecutiva al Ministero e che, decorso il termine dilatorio, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Hanno quindi chiesto la dichiarazione di inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna all’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riparto dell’onere probatorio in materia di inadempimento dell’amministrazione. Richiama il principio generale secondo cui il creditore che agisce per l’adempimento prova soltanto il titolo della pretesa e può limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte; spetta invece al debitore convenuto provare il fatto estintivo del diritto azionato.
La pretesa creditoria è cristallizzata nei capi di condanna delle due sentenze. È in atti la prova dell’avvenuta notifica dei titoli, spediti in forma esecutiva, all’amministrazione resistente. Il Collegio rileva il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli immediatamente esecutivi, condizione di procedibilità dell’azione ai sensi dell’art. 14 L. 669/1996.
Il Ministero, costituendosi, non ha contestato i fatti dedotti da controparte né ha provato di aver provveduto al pagamento. La decisione può quindi adottarsi sulla scorta delle sole allegazioni della parte ricorrente, in forza del principio di non contestazione. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento e per la condanna al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ritiene equo il parametro dell’interesse legale, secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016. L’astreinte è calcolata sulla somma oggetto di condanna e in aggiunta agli interessi legali, stante la funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento. Quanto alla decorrenza, la novella dell’art. 1 legge n. 208/2015 impone di far decorrere la penalità dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La decorrenza finale è fissata fino all’effettivo soddisfacimento del credito o all’insediamento del commissario, in conformità all’orientamento prevalente (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5014 del 2015; TAR Lazio, Sez. I, n. 464 del 2016).
Il Collegio nomina quindi un commissario ad acta nel dirigente individuato dal Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, che entro ulteriori sessanta giorni dia corso al pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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