Revoca del permesso di lungo periodo e reati in danno dei familiari (TAR Emilia-Romagna n. 1663 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non richiede un automatismo tra la condanna penale e il provvedimento negativo. Il giudizio sul mantenimento del titolo implica un apprezzamento complessivo della pericolosità dello straniero, della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Quando però la condanna riguarda il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, la natura dei fatti ostativi impedisce di valorizzare i legami familiari in chiave difensiva: quei vincoli sono stati lesi proprio dalle condotte accertate. La motivazione per relationem alle acquisizioni del giudizio penale, se sufficiente a dare conto degli elementi concreti valutati, soddisfa l’onere di giustificazione e rende la revoca legittima anche senza ulteriori specificazioni.

Il Fatto

Il ricorrente, presente in Italia da circa venti anni, consegue nel 2015 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Convive con la moglie e due figli minorenni, anch’essi titolari del medesimo permesso, e svolge lavoro subordinato a tempo indeterminato, unica fonte di reddito del nucleo.

Il Questore di Bologna, con provvedimento notificato nel 2023, revoca il titolo e ne rifiuta l’aggiornamento sulla base della condanna riportata per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR, lamentando omessa valutazione dei legami familiari, sociali e lavorativi e assenza di un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco. La domanda cautelare è respinta; la causa è trattenuta in decisione all’udienza del 13 ottobre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che vieta il rilascio del permesso agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico e impone di tener conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo, e l’art. 9, comma 7, lett. c), che prevede la revoca quando mancano le condizioni per il rilascio. Rileva poi che l’art. 380, comma 2, lett. l-ter), cod. proc. pen. annovera il delitto di maltrattamenti tra i reati ostativi, e che l’art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998 consente, in ambito di violenza domestica, la revoca del titolo e l’espulsione.

Il Tribunale riconosce come ius receptum il principio che esclude ogni forma di automatismo tra sentenza di condanna e provvedimento negativo, postulando un giudizio articolato sulla pericolosità concreta. Tuttavia precisa che l’istruttoria può palesare in modo sintetico e non controverso gli elementi idonei a fondare il giudizio dell’autorità sulla prevalenza della pericolosità rispetto ai restanti fattori. Richiama in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, n. 7636 del 2019, n. 3748 del 2022 e T.A.R. Trento n. 165 del 2019.

Nel caso concreto la motivazione per relationem alle acquisizioni del giudizio penale appare sufficiente: le condotte reiterate di violenza, le ingiurie, le minacce, le percosse e le limitazioni della libertà, la costrizione della coniuge a un regime di vita doloroso ed avvilente, il consumo di sostanze stupefacenti dipingono un quadro di sopraffazione e prevaricazione. Tali elementi costituiscono di per sé adeguata giustificazione della revoca, senza necessità di più specifica motivazione.

Il Collegio nega che sussista un automatismo espulsivo: la gravità delle condotte reiterate dimostra che il ricorrente, nonostante la lunga permanenza, ha perseverato in modelli comportamentali antigiuridici. La natura del reato rende inconferente il richiamo ai legami affettivi, poiché i fatti sono stati commessi proprio a danno di familiari, e ciò mina già l’unità familiare invocata. La sentenza Consiglio di Stato, sez. III, n. 2882 del 2020 è quindi disattesa, mentre il Collegio richiama T.A.R. Lombardia, Milano, n. 4298 del 2025. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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