Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Campania n. 3367 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale espressa dichiarazione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La regola opera in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti. La compensazione delle spese di lite è giustificata quando l’interesse alla decisione è venuto meno per effetto di provvedimenti sopravvenuti alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la disposizione con cui il Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Agenzia Area Nolana aveva aggiudicato a un’associazione la gara per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti sul territorio comunale, per la durata di tre anni. Unitamente all’aggiudicazione, la ricorrente impugnava i verbali di gara, nella parte in cui avevano ammesso l’aggiudicataria alla procedura, e l’eventuale contratto stipulato, chiedendo anche il risarcimento del danno.

Nel corso del giudizio si costituivano il Comune e la controinteressata. Con nota del 05.02.2025 il Responsabile della CUC revocava in autotutela la disposizione di aggiudicazione e disponeva che l’ente competente aggiudicasse il servizio alla ricorrente, all’esito della rettifica della graduatoria e della verifica dei requisiti. Preso atto di tale sopravvenienza, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse al ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n. 1418: in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio. Il principio applicato è quello dispositivo in senso ampio, che attribuisce alla parte la disponibilità dell’azione fino alla trattazione in decisione.

La consequenza processuale è lineare: la dichiarazione della ricorrente vincola il giudice a una pronuncia di mera presa d’atto, senza alcun esame delle censure articolate avverso l’aggiudicazione e i verbali di gara. Il thema decidendum non viene scrutinato nel merito.

Sul fronte delle spese, il Collegio rileva che la sopravvenuta carenza d’interesse deriva da provvedimenti adottati dopo la proposizione del ricorso, oggetto di un ulteriore e non ancora definito contenzioso. Tale circostanza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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