Ottemperanza alle spese distratte e commissario ad acta per il Ministero della Salute (TAR Campania n. 1610 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avvocato che ha ottenuto la distrazione delle spese di lite in proprio favore è legittimato a proporre l’azione di ottemperanza per la parte relativa a tali spese, essendo titolare di un autonomo diritto di credito verso l’amministrazione. Formatosi il giudicato ed eseguita la notifica in forma esecutiva presso la sede reale dell’ente, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 consente l’esperimento del rimedio. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del decisum e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato difeso in proprio, agisce per l’ottemperanza di due decisioni civili che hanno posto a carico del Ministero della Salute la rifusione delle spese di lite, liquidate con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La prima è la sentenza n. 864/2022 del Tribunale di Napoli; la seconda è la sentenza n. 2793/2024 della Corte di Appello di Napoli, che ha rigettato l’appello e liquidato ulteriori spese, sempre con distrazione.

Il ricorrente rappresenta che le decisioni non sono state impugnate, che sono state notificate in forma esecutiva al Ministero presso il procuratore antistatario e che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. L’amministrazione, costituitasi, ha chiesto la trasmissione della documentazione necessaria al pagamento; il ricorrente vi ha provveduto, senza però ottenere la corresponsione delle somme.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla legittimazione del difensore distrattario. Secondo un indirizzo costante, richiamato anche da questo TAR, l’avvocato è titolare di un diritto autonomo alla percezione delle spese distratte e può quindi esperire l’azione di ottemperanza per quella sola parte del credito, senza necessità di agire in nome della parte assistita.

Il Collegio verifica poi i presupposti del rimedio. Sulle sentenze azionate si è formato il giudicato, attestato dalla certificazione in atti. Le decisioni sono state notificate in forma esecutiva all’amministrazione presso la sede reale ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Quanto all’adempimento, il ricorrente ha comunicato i dati richiesti dall’amministrazione, ma non risulta alcun pagamento. L’inerzia integra il presupposto dell’ottemperanza: il ricorso è fondato e va accolto, con ordine all’amministrazione di dare esecuzione alle sentenze entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, che darà corso al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla presentazione di apposita istanza di parte.

Il Collegio accoglie altresì la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., fissandola in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e sino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Le spese di giudizio sono compensate, tenuto conto che il ricorrente ha riscontrato la richiesta documentale solo in data 15 gennaio 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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