Cittadinanza: diniego illegittimo se fondato su precedenti penali già estinti (Cons. Stato n. 3410 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana, pur espressione di ampia discrezionalità amministrativa, è sindacabile nel merito della motivazione e non può fondarsi su un mero automatismo collegato a precedenti penali. È illegittimo per difetto di motivazione ed eccesso di potere il provvedimento che richiami in modo generico e formale le pendenze penali del richiedente senza valutare la loro effettiva dimensione giuridica, la loro eventuale estinzione o assoluzione intervenuta prima della decisione, e senza compararle con la stabile presenza in Italia e il percorso di integrazione. La valutazione sostanziale della personalità del soggetto impone la comparazione tra gli episodi pregressi e gli elementi favorevoli, tra cui il parere favorevole della Questura territorialmente competente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto la cittadinanza italiana. Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza richiamando due precedenti: un deferimento all’Autorità Giudiziaria per violazione della proprietà intellettuale e per ricettazione, e una sentenza di condanna della Pretura di Torino divenuta irrevocabile il 20.10.1990 per art. 588 cod. pen.

Il TAR Lazio, Sezione Quinta, con sentenza n. 9360/2024 aveva respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento esente dai vizi dedotti. Il ricorrente ha appellato, deducendo travisamento, difetto di logicità e illegittimità della valutazione automatica. Ha documentato che il reato di cui agli artt. 588, comma 2, e 62-bis cod. pen. era stato dichiarato estinto il 07.11.2006 e che la seconda vicenda si era conclusa con assoluzione piena perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, entrambe anteriormente al diniego. Ha inoltre allegato la presenza in Italia dal 1988, il lavoro a tempo indeterminato dal 2001 e il parere favorevole della Questura di Reggio Emilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza costante secondo cui la materia, pur connotata da ampio potere discrezionale, non si sottrae al sindacato giurisdizionale di legittimità sui parametri normativi e sull’eccesso di potere, quale risvolto patologico della discrezionalità (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 723 del 2025).

Su questa premessa, il provvedimento di diniego si limita a richiamare le due vicende senza operare una espressa valutazione della loro rilevanza ai fini dell’esercizio del potere. L’appello coglie nel segno laddove deduce, sul piano sostanziale, la vetustà e il lieve disvalore delle condotte, e l’illegittimità di un automatismo che faccia derivare l’immeritevolezza da un mero precedente formale.

La Corte rileva che i fatti ritenuti ostativi non sono stati esaminati nella loro esatta dimensione: il reato minore era stato dichiarato estinto e la seconda vicenda si era chiusa con assoluzione piena, entrambe prima del diniego. Il provvedimento, inoltre, opera un generico rinvio al preavviso di rigetto, che indica solo un dato formale — le presunte pendenze, in realtà a quella data già non più esistenti — e non un elemento sostanziale incidente sulla personalità del soggetto.

La valutazione sostanziale avrebbe imposto la comparazione di tali episodi con i quasi quaranta anni di regolare presenza in Italia, anche alla luce del parere favorevole della Questura competente, che pure aveva indicato le pendenze ritenendole evidentemente non ostative. È pertanto fondata la censura di difetto di motivazione ed eccesso di potere.

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello, riforma la sentenza e annulla il diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, emendati dall’effetto conformativo della pronuncia. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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