Accesso del consigliere comunale e cessazione della materia per sopravvenuta ostensione (TAR Sardegna n. 540 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a., la sopravvenuta ostensione, in corso di causa, di tutti i documenti oggetto dell’istanza determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione. Il perimetro dell’accesso è quello definito dall’istante: il giudice non può estenderlo a documenti diversi, né scrutinare per la prima volta aspetti del rapporto amministrativo non oggetto della domanda. La relativa compensazione delle spese è giustificata quando l’ostensione sia stata resa difficoltosa da un riferimento ambiguo contenuto nell’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di consigliere comunale, ha presentato l’11.11.2024 al Comune un’istanza di accesso avente ad oggetto i dati relativi alle dichiarazioni ai fini TARI rilasciate dai titolari di alloggi privati a scopo turistico-ricettivo, B&B, case vacanze e villaggi, a far data dal rilascio dello I.U.N., con l’indicazione di verificarne la correttezza in ordine alla riscossione del tributo.

Maturato il silenzio-diniego, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento del silenzio, l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna al rilascio di copia. Il Comune ha resistito, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto, e ha rappresentato di aver invitato il ricorrente a ritirare la documentazione presso gli uffici.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio, anche a seguito delle camere di consiglio del 9 aprile e del 14 maggio 2025, il Comune ha meglio delimitato l’ambito ostensivo e ha depositato parte della documentazione; da ultimo, il 10 giugno 2025, ha comunicato di trasmettere le dichiarazioni TARI rese a far data dal 2014, anno di istituzione del tributo ai sensi dell’art. 1, comma 685, della legge n. 147/2013.

Il Collegio rileva che l’istanza originaria era limitata alle dichiarazioni TARI, e non alle precedenti tassazioni, e che il Comune ha chiarito come quelle trasmesse siano tutte le dichiarazioni a fini TARI di cui dispone. Ne consegue l’insussistenza, sul piano materiale, di altro documento a cui accedere e la conseguente cessazione della materia del contendere. La difesa del ricorrente ha ritenuto non esaustiva la documentazione, ma non ha chiarito sotto quale profilo essa non sarebbe idonea a riscontrare integralmente l’istanza.

Quanto alle eventuali dichiarazioni TARSU e TARES, il Tribunale osserva che l’istanza perimetra chiaramente l’oggetto dell’accesso alle dichiarazioni TARI. Il giudizio in materia di accesso è giudizio sul rapporto, ma, richiamando Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10, esso non può essere sede per scrutinare per la prima volta i termini di quel rapporto: la composizione degli interessi spetta al procedimento, non al processo, e il giudice non può pronunciarsi su un potere non ancora esercitato, stante il divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a., per non essere stato nemmeno sollecitato dal privato.

Il ricorso è pertanto dichiarato cessato nella materia del contendere. Le spese sono compensate: da un lato il Comune ha comunque fornito riscontro mediante invito alla visione; dall’altro l’ostensione in corso di causa è dipesa, almeno in parte, dal riferimento ambiguo contenuto nell’istanza al codice IUN, di competenza regionale e non comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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