Ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 31346 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato. I motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il motivo che non si confronta con la motivazione impugnata si destina all’inammissibilità per ciò solo, venendo meno in radice l’unica funzione per cui è previsto.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 novembre 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal locale Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità. Il difensore ha poi depositato memoria scritta insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per la non deducibilità del motivo in sede di legittimità. Il ricorrente, anziché confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, ha reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse con l’atto di appello avverso la sentenza di primo grado.
La Corte ha richiamato la funzione tipica dell’impugnazione, che consiste nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.
Su questa base la Corte ha ribadito che, se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. Il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi già respinti in secondo grado, senza confronto critico e limitandosi a una doglianza generica sulla motivazione, è dunque inammissibile.
A sostegno dell’orientamento la Corte ha richiamato plurimi precedenti di legittimità, tra cui Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, nonché Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009.
All’inammissibilità del ricorso sono seguite, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base alla Corte cost. sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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