Attestazione PUDM e parere comunale equipollente nel rilascio della concessione demaniale (TAR Sicilia n. 2059 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’attestazione di coerenza con le previsioni del piano di utilizzo del demanio marittimo richiesta dall’art. 2, comma 2, della L.R. Sic. n. 32/2020 a corredo dell’istanza di concessione demaniale marittima non deve necessariamente assumere forma tipica, potendo essere integrata anche dal parere favorevole reso dal Comune in sede consultiva, ove in esso si affermi la conformità dell’area al PUDM adottato. Tale manifestazione, resa per relationem e rimasta valida per effetto del silenzio devolutivo serbato dall’Ente locale alle richieste di riconferma dell’Amministrazione regionale, soddisfa il requisito e rende illegittimo il diniego che ne contesti l’assenza. Il provvedimento che dispone l’inammissibilità dell’istanza sul solo presupposto dell’omessa produzione dell’attestazione è viziato da difetto di istruttoria e contraddittorietà rispetto agli esiti già positivi del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva nel dicembre 2012 il rilascio di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare, con istanza pubblicata senza osservazioni e corredata dei pareri favorevoli degli enti coinvolti. Tra questi, il Comune attestava la conformità dell’area al piano di utilizzo delle spiagge adottato nel 2009. Il procedimento veniva sospeso per non interferire con i lavori del porto turistico e ripreso nel 2019, dopo la riconsegna delle aree.

Nel 2021 la società confermava l’interesse sul Portale del Demanio Marittimo, l’ufficio regionale riconfermava i pareri e chiedeva gli adempimenti propedeutici alla redazione della concessione. Con nota del marzo 2023, tuttavia, la struttura territoriale dichiarava inammissibile l’istanza e archiviava il procedimento, per la mancata produzione dell’attestazione di coerenza con le previsioni del PUDM di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. Sic. n. 32/2020. La società impugnava il diniego davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sulla qualificazione della conferma di interesse del 2021 come nuova istanza anziché prosecuzione di quella del 2012. La censura di difetto di istruttoria emerge dal confronto tra il diniego impugnato e la nota con cui l’Assessorato aveva chiuso l’istruttoria nel settembre 2021.

In quella sede l’Amministrazione aveva rilevato che il Comune non aveva riscontrato le richieste di rilascio o riconferma del parere, con avvertenza che in mancanza di riscontro si sarebbe considerato valido quello già reso nel 2014. In quel parere si leggeva che l’area richiesta risultava conforme al piano adottato dal Consiglio comunale e trasmesso alla competente autorità regionale.

Per il TAR quel contenuto integra per relationem il quadro istruttorio dell’atto conclusivo e soddisfa il requisito dell’art. 2, comma 2, della L.R. Sic. n. 32/2020. Il parere del 2014 è da ritenersi valido e attuale anche dopo la ripresa del procedimento, in virtù del silenzio devolutivo serbato dal Comune alle due richieste di riconferma. Esso costituisce manifestazione equipollente dell’attestazione richiesta.

Una lettura contraria frustrerebbe il principio di strumentalità delle forme e di raggiungimento del risultato, valorizzato dall’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990. Il Collegio osserva inoltre che il Comune ha formalmente attestato nel 2021 la coerenza degli elaborati tecnici con il PUDM, richiamando il proprio precedente parere favorevole, senza che l’Amministrazione resistente abbia contestato il dato.

L’Ente regionale è quindi incorso in difetto di istruttoria e contraddittorietà, oltre che nella violazione della norma regionale. Richiamata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 sulla graduazione dei motivi, il TAR dichiara assorbiti i motivi subordinati, annulla il diniego e condanna l’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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