Atto dirigenziale confermativo e interesse ad appellare nel progetto su strada vicinale (Cons. Stato n. 1666 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto dirigenziale che si limiti ad aggiornare elaborati progettuali e a predisporre gli atti tecnico-contabili per l’affidamento dei lavori, senza sostituire la volontà dell’organo di governo già espressa con la delibera di approvazione del progetto esecutivo, non è autonomamente lesivo. L’interesse ad agire si radica esclusivamente nella delibera non impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Nel merito, il giudice amministrativo accerta con valenza meramente incidentale l’esistenza di una servitù di uso pubblico su strada vicinale, che permane anche quando l’interesse pubblico assuma connotazione storico-culturale-ambientale. Non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento a chi non sia destinatario di atti ablatori. L’intervento di mera pulizia e riqualificazione del sentiero, privo di trasformazione del bosco, non richiede il parere del Comitato di gestione dell’ANPIL.

Il Fatto

La Fondazione appellante è proprietaria di una villa con il centro di studi universitari che vi ha sede, nonché dei terreni agricoli circostanti attraversati dalla via vicinale della Mensola. Il Comune ha approvato con delibera di Giunta un progetto di riqualificazione della sentieristica dell’area naturale protetta, volto a restituire alla collettività la fruizione di vecchi percorsi. Con successivo provvedimento dirigenziale il Comune ha annullato alcuni codici opera, non essendo intervenuti i finanziamenti regionali, e ha aggiornato gli elaborati al nuovo codice dei contratti, sostituendo quelli già approvati.

La Fondazione ha impugnato la determinazione dirigenziale, deducendo l’omessa comunicazione di avvio, il difetto di istruttoria sulla servitù di pubblico passaggio, la scadenza dell’autorizzazione paesaggistica e il pregiudizio ambientale. Il TAR Toscana ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, non essendo stata impugnata la delibera di approvazione del progetto esecutivo. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma il rilievo di primo grado. Sul piano formale, l’atto non è una delibera di Giunta: non richiama alcuna seduta, né membri presenti, né votazione. Sul piano sostanziale, il Dirigente si è limitato a dare seguito al mandato conferitogli, adeguando gli elaborati al sopravvenuto d.lgs. n. 50 del 2016 e predisponendo gli atti per l’affidamento. Manca una volontà dell’organo di governo sostitutiva di quella del 2015. Il provvedimento impugnato non è quindi autonomamente lesivo.

Nel merito, il Collegio ritiene comunque infondato il ricorso. La Fondazione non doveva essere specificamente notiziata dell’avvio del procedimento, non essendo destinataria di atti ablatori. L’intervento si limita a garantire la percorribilità di sentieri da tempo immemore aperti all’uso della collettività, senza aggravio dell’uso pubblico esistente e senza danno alla proprietà.

Quanto alla servitù di uso pubblico, il giudice amministrativo si pronuncia con valenza meramente incidentale in materia di diritti reali. Il Comune ha offerto sufficienti elementi di prova sull’esistenza della servitù e sul permanere dell’interesse pubblico, oggi connotato in senso storico-culturale-ambientale, rafforzato dall’inserimento nell’ANPIL del Torrente Mensola e dalla finalità di recupero delle strade vicinali per la valorizzazione degli itinerari turistico-naturalistici.

La doglianza sull’autorizzazione paesaggistica è superata: quella del 2010 riguarda il diverso Sentiero degli Scalpellini, mentre per l’intervento in esame la Commissione comunale per il paesaggio ha ritenuto l’opera riconducibile alle fattispecie dell’art. 149, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non soggette ad autorizzazione. Le relazioni agronomiche versate in atti descrivono il contesto, ma non analizzano i lavori previsti, consistenti in pulizia, sfalcio e risagomatura senza trasformazione del bosco. Non era pertanto necessario il parere del Comitato di gestione dell’ANPIL. L’appello è respinto e le spese del grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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