L’inerzia dell’amministrazione dopo il giudicato legittima la nomina del commissario ad acta e la segnalazione alla Procura contabile (TAR Sardegna Ordinanza n. 687 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro, non vi abbia dato esecuzione, è soggetta al rimedio dell’ottemperanza, potendo il giudice amministrativo nominare un commissario ad acta affinché provveda, in via sostitutiva, al compimento degli atti necessari. La natura satisfattiva del giudizio di ottemperanza consente al collegio di individuare il commissario anche nella figura del Direttore Generale della competente Direzione regionale della sanità, con facoltà di delega, al fine di garantire l’effettività della tutela. La reiterata inerzia dell’amministrazione, ove evidenzi profili di responsabilità, impone la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti, trattandosi di evenienza che esula dalla mera esecuzione del giudicato e investe la corretta gestione delle risorse pubbliche. Le spese del giudizio di ottemperanza, già liquidate nella sentenza di merito, non possono essere nuovamente richieste in una successiva fase del medesimo procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari, dichiarato esecutivo per mancata opposizione, aveva visto accogliere dal TAR la propria domanda di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 4 dell’Ogliastra. Con la sentenza n. 1203 del 23 dicembre 2025, il Tribunale aveva condannato l’Azienda al pagamento della somma di euro 334,10, oltre interessi e spese, assegnando il termine di sessanta giorni per l’adempimento.
Nonostante la notificazione della sentenza, l’amministrazione era rimasta inerte. La società aveva quindi depositato una nuova istanza, volta a ottenere la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla data della camera di consiglio dell’8 aprile 2026, l’Azienda non aveva dato alcuna esecuzione alla sentenza definitiva, né aveva provveduto al pagamento delle somme dovute né alla rifusione delle spese di lite. Tale comportamento ha integrato i presupposti per l’attivazione del rimedio di cui all’art. 114 c.p.a., non essendo più sufficiente la sola diffida ad adempiere.
Il Tribunale ha pertanto disposto la nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Direzione generale della sanità dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Al commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza, avvalendosi del supporto della struttura amministrativa dell’Azienda inadempiente.
Con riferimento alla richiesta di rifusione delle spese del giudizio, il Collegio ha precisato che le stesse erano già state liquidate con la precedente sentenza n. 1203 del 2025, con la conseguenza che la relativa istanza è risultata priva di oggetto in questa fase.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che la reiterata e ingiustificata inerzia dell’amministrazione potesse integrare profili di responsabilità erariale, disponendo la trasmissione del fascicolo processuale, in copia conforme, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Sardegna per le valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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