Atto generale a destinatari individuabili e onere di motivazione rinforzata (C.G.A.R.S. n. 228 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni di un piano energetico ambientale regionale che impongono la dismissione di impianti già autorizzati e in esercizio e precludono sin da subito il revamping e il repowering non hanno natura meramente programmatica: producono una lesione personale, diretta e attuale della sfera giuridica dei titolari e sono immediatamente impugnabili, anche qualora si riconosca all’atto valenza regolamentare. La loro attualità si coglie nell’impossibilità di procedere alle attività di ricondizionamento e ripotenziamento, senza necessità di alcun atto applicativo. Quando un atto generale, per la puntualità delle prescrizioni, incide su destinatari ben individuati o facilmente individuabili, titolari di posizioni giuridiche differenziate, esso assume la connotazione dell’atto rivolto a singoli e soggiace all’onere di motivazione di cui all’art. 3 legge n. 241/1990, con motivazione rinforzata sulle ragioni di interesse pubblico preminenti. Il difetto di tale motivazione costituisce vizio sostanziale della funzione, non emendabile in sede processuale mediante integrazione postuma.

Il Fatto

La società titolare di quattro impianti eolici, realizzati in aree poi qualificate non idonee dal D.P.R.S. n. 26/2017, impugnava davanti al TAR Sicilia la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 12 febbraio 2022, di approvazione della proposta definitiva di aggiornamento del P.E.A.R.S. 2030. Il § 6.2.6 del piano prevedeva che i quattordici impianti censiti nelle aree non idonee continuassero a esercire e fossero dismessi al termine della vita utile, verosimilmente entro il 2030, senza possibilità di nuova autorizzazione.

Il TAR accoglieva il ricorso, respinta l’eccezione di carenza di interesse, annullando la delibera e compensando le spese. Le Amministrazioni regionali e statali proponevano appello, deducendo l’inidoneità del piano a ledere in via immediata e il difetto dei presupposti del vizio motivazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, ribadisce che l’interesse a ricorrere esige una lesione concreta e attuale e l’idoneità del provvedimento a soddisfare la pretesa. La lesività del § 6.2.6 è immediata e diretta: preclude il ricondizionamento e il ripotenziamento e sancisce la chiusura degli impianti al termine dell’attività, senza necessità di atti applicativi. Anche a voler riconoscere al P.E.A.R.S. natura regolamentare, opera la distinzione tra regolamenti a volizioni-preliminari e regolamenti a volizioni-azioni: solo i secondi, per la loro attitudine lesiva immediata, vanno impugnati subito.

Nel merito, il Collegio esclude che la lesione derivi dal D.P.R.S. n. 26/2017: quel decreto disciplina soltanto il futuro, vietando nuove autorizzazioni, e nulla statuisce sugli impianti già autorizzati. Il richiamo a tale atto non può quindi sorreggere per relationem la motivazione del piano.

La Corte ricorda che i regolamenti non devono, in linea di principio, essere motivati, ma che l’onere di motivazione si impone quando la disciplina diventi talmente puntuale da incidere su posizioni giuridiche differenziate. È il caso del § 6.2.6, i cui destinatari sono facilmente individuabili nei titolari dei quattordici impianti. La previsione di dismissione appare inoltre in tensione con la finalità del piano, volta a favorire il potenziamento delle fonti rinnovabili: tra impianto nuovo e impianto esistente è logico preferire il mantenimento del secondo, per evitare ulteriore trauma ambientale.

La motivazione manca del tutto e le difese erariali non la integrano: esse costituiscono inammissibile motivazione postuma. Il potere esercitato non è vincolato, sicché il difetto di motivazione è vizio sostanziale della funzione, non emendabile in giudizio; una diversa soluzione violerebbe l’art. 34, comma 2, c.p.a. e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Quanto ai motivi assorbiti, la loro mera riproposizione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. non ne consente l’esame, poiché manca l’appello incidentale e l’interesse resta dipendente dall’esito dell’appello principale, qui respinto. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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