Esclusione per giustificazioni incongrue legittima con richiesta fatture e libri cespiti (TAR Lombardia n. 194 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica di congruità dell’offerta, la stazione appaltante può chiedere che gli scostamenti significativi rispetto ai prezzi di progetto siano giustificati mediante fatture quietanzate o libri cespiti, e non con i soli preventivi. I preventivi costituiscono mere proposte contrattuali e non dimostrano l’avvenuta esecuzione del contratto a determinate condizioni né la disponibilità in proprio delle attrezzature. La richiesta è congrua e non necessita di ulteriori delucidazioni quando gli scostamenti sono evidenti e superano la soglia del 20-30%. Non è discriminatoria se riferita a materiali di uso comune e facilmente reperibili. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della manifesta illogicità o insufficienza della valutazione tecnica.
Il Fatto
Il Comune di Milano avvia una procedura negoziata senza bando per un accordo quadro biennale, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, destinato a interventi straordinari di manutenzione su edifici scolastici in materia di sicurezza. Il criterio è quello del minor prezzo. La ricorrente presenta un ribasso di circa il 30% e si colloca al primo posto della graduatoria.
In sede di verifica del costo della manodopera il R.U.P. attiva la valutazione di congruità e chiede all’impresa di giustificare 61 voci di prezzo tramite apposito foglio di calcolo. All’esito, le prime otto classificate vengono escluse; l’aggiudicazione va alla nona, con ribasso di circa il 19%. La società esclusa impugna la comunicazione di esclusione e gli atti connessi davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La ricorrente aveva indicato per materiali e trasporti un costo di € 785.434,23, con uno scostamento in ribasso del 49,11% rispetto al costo di progetto di € 1.543.450,58. Su richiesta del R.U.P. l’impresa compila il foglio di calcolo per le 61 voci più significative, ma per 13 di esse — caratterizzate da scostamenti superiori al 20%, in gran parte oltre il 30% e con punte del 60% — produce solo preventivi, senza le fatture o i libri cespiti richiesti.
Il Tribunale ritiene che la richiesta del R.U.P. fosse chiara e congrua, tale da non esigere ulteriori precisazioni. A fronte di scostamenti così rilevanti tra prezzi offerti e valori di mercato, la scelta di non ritenere sufficiente la giustificazione mediante preventivi — mere proposte contrattuali provenienti da terzi — e di pretendere la prova documentale dell’esecuzione o della disponibilità risponde all’esigenza di tutelare la stazione appaltante da offerte eccessivamente basse. La misura non è irragionevole né discriminatoria, perché riferita a materiali di uso comune e facilmente reperibili.
Sul piano del computo economico, l’importo di € 331.916,64 ritenuto non giustificato, confrontato con l’utile dichiarato di € 181.169,85, genera un saldo negativo di € 150.746,79: l’offerta risulta in perdita. Il Collegio osserva inoltre che per quattro voci i materiali proposti non sono coerenti con le richieste di progetto, per una i costi sono insufficienti a coprire le lavorazioni e per un’altra manca qualsiasi giustificativo. Le argomentazioni difensive sul punto non sono state ritenute convincenti, data l’evidente diversità tra offerta e progetto.
Il sindacato resta quindi nei limiti del controllo di manifesta illogicità: le valutazioni del R.U.P., avallate dal seggio di gara e dalla stazione appaltante, si sottraggono alla censura. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali in favore di ciascuna controparte.
Nota della Redazione
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