Conferma di atto meramente confermativo non rinnova il potere da bonifica (Cons. Stato n. 2534 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che si limiti a ribadire, con le medesime motivazioni, una determinazione già esternata in una precedente nota, senza rinnovare l’istruttoria né riesaminare la fattispecie, è atto meramente confermativo e, come tale, non impugnabile in giudizio. Solo l’atto di conferma in senso proprio, che segue a un riesame della fattispecie sulla base di una rinnovata istruttoria, costituisce nuova manifestazione di potere ed è autonomamente impugnabile. L’uso del termine “considerato” nel preambolo non integra, da solo, prova di una rivalutazione dei fatti e degli interessi, trattandosi di mera espressione stilistica. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso l’atto che confermi i limiti di riferimento già indicati per la caratterizzazione del sito.
Il Fatto
La società proprietaria di un fondo in via Tiepolo, nel Comune di Segrate, aveva presentato un piano di indagine ambientale per un sito oggetto di deposito di rifiuti, proponendo di utilizzare, per la caratterizzazione, le concentrazioni soglia di contaminazione riferite alle aree a uso commerciale e industriale, in ragione dell’utilizzo storico del terreno. L’ARPA aveva chiesto al Comune di verificare la correttezza di tale impiego. Con nota del 16 gennaio 2023 il Comune aveva stabilito che, per gli appezzamenti classificati in zona agricola, la caratterizzazione andasse espletata secondo la destinazione urbanistica, con le CSC relative alle aree resistenziali e a verde pubblico/privato.
Non avendo la società dato seguito al piano, il Comune ha avviato il procedimento e ha adottato l’ordinanza n. 28 dell’8 marzo 2024, con cui ha ingiunto l’esecuzione del piano di indagine, confermando nella motivazione i limiti già comunicati. Il TAR Lombardia, sede di Milano, con sentenza n. 1809 del 14 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso per la natura meramente confermativa dell’ordinanza, respingendo nel merito il motivo sulle CSC. La società ha proposto appello parziale, contestando la qualificazione dell’atto e l’insufficiente motivazione sulla scelta delle CSC.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la qualificazione dell’ordinanza n. 28 del 2024. Sul punto osserva che il provvedimento non fa che ribadire, senza alcuna rivalutazione, quanto già stabilito nella nota comunale del 16 gennaio 2023, della quale si rivela essere atto meramente confermativo. La questione delle CSC, del resto, è affrontata solo incidentalmente nella motivazione, il cui scopo è il differente e diverso obiettivo di sollecitare l’attuazione del piano di indagine ambientale.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’atto di conferma in senso proprio è impugnabile perché contiene una nuova manifestazione di potere, allorché segua a un riesame della fattispecie su rinnovata istruttoria. In caso contrario, l’atto resta meramente confermativo e non è impugnabile: vengono citate, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 15 settembre 2022, n. 7999; Sez. II, 18 luglio 2025, n. 6350; Sez. III, 12 novembre 2025, n. 8853.
La ricostruzione dei fatti conferma la conclusione. Dopo l’archiviazione di un primo piano, la società ne aveva presentato un secondo, dichiarando di voler usare le CSC delle aree a uso commerciale e industriale. L’ARPA aveva chiesto al Comune di verificare la correttezza di tale impiego. Con nota del 12 gennaio 2023 la stessa società aveva domandato conferma dell’utilizzo di quelle CSC, ricevendo dal Comune, con provvedimento del 16 gennaio 2023, la risposta opposta: per i terreni in zona agricola andavano usate le CSC della colonna A, conformemente alla destinazione urbanistica dei suoli. Tale provvedimento è rimasto inoppugnato.
Il Collegio respinge l’argomento dell’appellante fondato sul termine “considerato”. Il participio, al pari di “visto” e “ritenuto”, è mera espressione stilistica di uso ricorrente nel preambolo provvedimentale e, da solo, non dimostra alcuna rivalutazione dei fatti e degli interessi idonea a qualificare l’atto come conferma in senso proprio. L’ordinanza, in parte qua, si limita a riportare quanto già comunicato alla società e con le medesime motivazioni. L’appello è pertanto infondato e la statuizione di inammissibilità va confermata; le spese del secondo grado, liquidate in euro 4.000 per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.