Atto plurimotivato e autotutela edilizia: basta un solo motivo legittimo (TAR Sicilia n. 2677 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un atto amministrativo plurimotivato, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti e autonome, è sufficiente la legittimità di una sola di esse per sorreggere il provvedimento in sede giurisdizionale, con la conseguenza che il rigetto delle censure rivolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame delle doglianze relative alle altre. Il principio vale anche per l’ordinanza di demolizione che il Comune adotti in autotutela, previo annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento sanzionatorio affetto da difetto di motivazione. Il limite del c.d. principio dell’unico intervento non opera rispetto all’annullamento d’ufficio, ma solo a fronte dell’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo. Il potere di vigilanza in materia urbanistico-edilizia, richiamato l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, è esercitabile secondo i canoni esegetici dell’Adunanza Plenaria n. 9/2017.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava con ricorso straordinario l’ordinanza di demolizione con cui il Comune aveva disposto l’abbattimento di opere ritenute abusive su immobili ricadenti in zona A del territorio comunale. Nelle more, l’amministrazione annullava in autotutela quel provvedimento e ne adottava uno nuovo, reiterando la demolizione e integrando la motivazione con ulteriori profili di illegittimità dell’attività costruttiva.

Avverso il nuovo atto il ricorrente proponeva un secondo ricorso straordinario. Il Comune si opponeva chiedendo la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale; il ricorso veniva quindi riassunto davanti al TAR, che lo trattiene in decisione dopo l’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, davanti a un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle giustificazioni è sufficiente a sostenerlo, citando in particolare Cons. Stato, Sez. V, n. 3235 del 2025 e Cons. Stato, Sez. V, n. 6190 del 2019. Su questa base sceglie di non esaminare tutte le doglianze, anche per evitare la necessità di provvedimenti istruttori sulle censure relative alla mancanza del parere della Soprintendenza e alle opere sulla copertura del portico.

Il giudice verifica quindi la censura relativa alla qualificazione dell’intervento. La difesa del ricorrente sosteneva la preesistenza delle costruzioni al 1967 e l’assenza di aumenti volumetrici. La documentazione fotografica prodotta dal Comune smentisce però questa ricostruzione: emerge un ampliamento della volumetria del secondo immobile realizzato dopo il 2013, che corrobora la valutazione comunale di nuova realizzazione o, in alternativa, di ristrutturazione edilizia pesante, con conseguente necessità del permesso di costruire.

Quanto al settimo motivo, relativo alla violazione del principio del c.d. “one shot”, il Collegio ne esclude l’invocabilità: quel limite riguarda l’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, non l’annullamento d’ufficio, richiamando TAR Lombardia – Milano, Sez. III, n. 47 del 2024.

Sul sesto motivo, concernente l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il Tribunale osserva che il Comune ha implicitamente riconosciuto il difetto di motivazione del primo provvedimento, richiamandosi alla perpetuità dei poteri di autotutela in materia di governo del territorio e all’art. 97 Cost., in linea con l’Adunanza Plenaria n. 9/2017. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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