Riserva del 30% e obbligo di integrale applicazione nella graduatoria concorsuale (TAR Calabria n. 1467 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riserva del 30% dei posti prevista in favore di chi ha svolto almeno tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei dieci anni precedenti va applicata integralmente dall’amministrazione, anche attribuendo l’ultimo posto disponibile ai beneficiari idonei. Tale attribuzione è legittima ove il numero complessivo dei titolari di riserve resti entro il limite del 50% dei posti messi a concorso, fissato dall’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994. La mancata integrale applicazione della quota integra violazione di legge e impone l’annullamento degli atti di rettifica della graduatoria, nei limiti dell’interesse del ricorrente. L’omessa indicazione di un titolo di servizio nella domanda di partecipazione non è sanabile con un’integrazione postuma, in ragione del principio di autoresponsabilità e della par condicio tra candidati.
Il Fatto
Il ricorrente partecipa al concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023, per l’accesso ai ruoli del personale docente, superando le prove con un punteggio inizialmente non utile per la collocazione tra i vincitori. Egli deduce di beneficiare della riserva del 30% ai sensi dell’art. 13, commi 9 e 10, del d.m. n. 205/2023, avendo svolto almeno tre anni di servizio nel decennio precedente.
Dopo l’inserimento in graduatoria provvisoria tra i vincitori, una serie di rettifiche, da ultimo il decreto del 28 ottobre 2024, lo estromette dai soggetti utilmente collocati, con conseguente revoca della sede di titolarità e risoluzione del contratto a tempo determinato. Propone quindi ricorso lamentando il mancato rispetto della quota di riserva, la mancata valutazione di un titolo di servizio relativo all’anno scolastico 2017-2018 e il diniego opposto alla richiesta di accesso agli atti. L’amministrazione si costituisce sostenendo la corretta applicazione delle riserve e l’imputabilità esclusiva al ricorrente dell’omessa indicazione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la graduatoria definitiva e rileva che dei 77 vincitori dodici collocati dalle posizioni n. 66 alla n. 77 sono presenti in ragione del possesso di una delle riserve di cui alla legge n. 68/1999, al d.lgs. n. 66/2010 e al decreto legge n. 44/2023. Tra i vincitori per merito, altri tre candidati possiedono una delle riserve richiamate, mentre ventidue sono beneficiari della riserva del 30%.
Da questa ricostruzione deriva che i titolari di riserva sono complessivamente trentasette, numero inferiore al limite del 50% dei posti a concorso pari a trentotto posti “riservati”, calcolati arrotondando per difetto secondo l’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994. Parimenti, i ventidue beneficiari della quota del 30% restano sotto la prevista quota di ventitré posti.
Su queste basi il Tribunale ritiene evidente che l’amministrazione non abbia pienamente applicato la riserva del 30% prevista dalla procedura concorsuale. Il suo rispetto avrebbe imposto di attribuire anche l’ultimo posto ai beneficiari di tale riserva risultati idonei, senza con ciò violare il limite del 50% dei posti a concorso. Il primo motivo è pertanto fondato.
Infondato è invece il secondo motivo. Il Ministero aveva attivato un servizio di assistenza tecnica operativo nei giorni feriali proprio per fronteggiare simili difficoltà. Il titolo di servizio relativo all’anno scolastico 2017-2018 è stato del tutto sottaciuto nella candidatura trasmessa mediante la piattaforma informatica, né è stata dimostrata la sussistenza di un errore scusabile. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’indicazione dei titoli è elemento della domanda e la sua carenza non può essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine, che costituirebbe integrazione della domanda non consentita (Cons. Stato, sez. V, n. 5785 del 2024; Cons. Stato, sez. II, n. 5536 del 2019).
Quanto alla domanda ex art. 116 c.p.a., l’interesse conoscitivo può dirsi sostanzialmente soddisfatto a seguito dei chiarimenti e della documentazione allegata dall’amministrazione, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e effetto conformativo consistente nel riesame della posizione del ricorrente e nella sua ricollocazione in graduatoria in ragione della riserva posseduta. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato posto a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.