AUA non richiesta agli operatori che non svolgono demolizione e rottamazione (Cons. Stato n. 2808 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di gara che subordina il possesso dell’autorizzazione unica ambientale allo svolgimento dell’attività di demolizione e rottamazione dei veicoli la impone esclusivamente ai concorrenti che assumono tale prestazione, facoltativa e aggiuntiva rispetto all’oggetto dell’appalto. L’operatore che si limiti alle attività di recupero, custodia e acquisto dei veicoli non è tenuto a possedere quel titolo, né la stazione appaltante può pretendere requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla lex specialis. L’esclusione per difetto di un requisito non richiesto dalla legge di gara integra violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.
Il Fatto
La Prefettura e l’Agenzia del demanio bandiscono un appalto triennale per il recupero, la custodia e l’acquisto dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo o confisca. Al termine della procedura risulta prima classificata un’ATI, mentre la seconda classificata impugna davanti al TAR Puglia l’aggiudicazione, deducendo tra l’altro che la vincitrice sarebbe priva dell’autorizzazione unica ambientale.
Il giudice di primo grado respinge il motivo sui costi di manodopera e sicurezza, ma accoglie il ricorso sul difetto di AUA e annulla l’aggiudicazione. Propone appello la stazione appaltante, sostenendo che il titolo ambientale era richiesto solo a chi avesse scelto di eseguire anche la demolizione e rottamazione; la seconda classificata resiste e formula appello incidentale sui costi della manodopera, sulla verifica di anomalia, sul certificato camerale e sul merito tecnico dell’offerta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal combinato disposto del disciplinare e del capitolato. Il paragrafo X.1 impone l’iscrizione alla C.C.I.A.A., al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, oltre al possesso dell’AUA, testualmente “con riguardo ai soli operatori che svolgono attività di demolizione/rottamazione”. Il paragrafo VIII chiarisce che il servizio è unitario ma frazionabile in RTI e che la partecipazione di operatori attivi nella demolizione è solo eventuale.
Ne deriva che l’attività di demolizione e rottamazione è facoltativa e aggiuntiva rispetto al perimetro dell’appalto e che può essere svolta in proprio dall’offerente o affidata a terzi tramite accordi commerciali. La vincitrice aveva dichiarato nella domanda di partecipazione e nei DGUE di voler eseguire solo recupero, custodia e acquisto. Manca dunque il presupposto soggettivo del requisito: l’AUA non era dovuta e il primo motivo di appello principale è fondato.
Sull’appello incidentale, la Corte richiama l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2020 sull’obbligo di separata indicazione dei costi di manodopera e sicurezza, non sanabile tramite soccorso istruttorio. Rileva però l’eccezione elaborata dalla giurisprudenza — Cons. Stato n. 1191 del 2022, n. 4502 del 2024, n. 10547 del 2024 — per i modelli di gara che non consentano materialmente l’inserimento di quelle voci. Poiché il sistema generava un modulo privo di spazio utile, ricorre l’impossibilità oggettiva: il motivo è respinto.
Anche le contestazioni sulla verifica di anomalia e sul merito tecnico sono rigettate per genericità: la valutazione della stazione appaltante attiene alla discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per manifesta illogicità. Il giudizio positivo di non anomalia non richiede motivazione analitica, bastando il rinvio alle risultanze istruttorie. Quanto al certificato camerale, la legge di gara esigeva la coerenza dell’attività, non la completezza documentale sotto ogni profilo, con conseguente violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 36/2023 in caso di esclusione.
La sentenza è pertanto riformata, il ricorso di primo grado rigettato e l’aggiudicazione confermata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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