Incandidabilità del consigliere comunale in carica e decadenza per dimissioni tardive (Cons. Stato n. 3467 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 56, comma 1, Tuel configura una causa di incandidabilità, e non di ineleggibilità: essa preclude la candidatura e si distingue dalla ineleggibilità e dalla incompatibilità, disciplinate dagli artt. 60 e 65 Tuel. La Commissione elettorale circondariale ha il potere-dovere di verificarne la sussistenza, eliminando i candidati privi dei requisiti, in forza della ratio dell’art. 33 d.P.R. n. 570/1960. La causa di incandidabilità deve essere rimossa prima dell’accettazione della candidatura e comunque prima della presentazione della lista; la rimozione successiva non impedisce la ricusazione, neppure se interviene prima del termine finale di presentazione. La giurisdizione amministrativa sugli atti in materia elettorale, estesa al merito ai sensi dell’art. 134, lett. b), c.p.a., consente al giudice di confermare l’esclusione sulla base di un presupposto fattuale ulteriore, offerto alla replica della parte.

Il Fatto

Il ricorrente, consigliere comunale in carica di un Comune, accettava la candidatura a consigliere in un diverso Comune, dichiarando l’insussistenza di cause di incandidabilità. La lista veniva presentata alle ore 11:15 del 25 aprile 2026, termine ultimo fissato alle ore 12. Solo alle ore 12:31 dello stesso giorno l’interessato trasmetteva a mezzo PEC le dimissioni dalla carica ricoperta, con nota priva di sottoscrizione.

La Sottocommissione elettorale circondariale, preso atto della perdurante titolarità della carica, ricusava la candidatura richiamando l’art. 56, comma 1, Tuel. Il TAR Campania respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo sussistente il potere di esclusione e la tardività delle dimissioni. Proponeva appello l’escluso, con ricorso incidentale del controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il dedotto difetto di potere della Commissione elettorale. Il richiamo dell’appellante alle fattispecie tipiche di ricusazione non supera la ratio dell’art. 33 d.P.R. n. 570/1960, che impone il controllo sulla dichiarazione di accettazione della candidatura, esteso a tutte le ipotesi di incandidabilità attestate dal candidato. Il potere-dovere di verifica trova dunque fondamento nella disciplina richiamata dalla stessa Sottocommissione.

La questione centrale è la distinzione tra categorie. L’incandidabilità opera ex ante e preclude la partecipazione; l’ineleggibilità opera ex post e comporta la decadenza dell’eletto. Il Collegio richiama Cass. civ., Sez. I, n. 8545 del 2010, secondo cui l’incandidabilità è causa di inidoneità funzionale assoluta all’elezione, senza possibilità di rimozione, e ne deriva la nullità insanabile dell’eventuale elezione.

Da tale distinzione deriva la regola temporale. Se l’ineleggibilità può essere rimossa entro il termine fissato per la presentazione delle candidature, la causa di incandidabilità va rimossa prima dell’accettazione e comunque prima della presentazione della lista. La rimozione sopravvenuta, anche nello stesso giorno di scadenza, non impedisce la ricusazione. Il TAR ha quindi correttamente valorizzato la successione cronologica tra la presentazione della lista (ore 11:15) e la trasmissione della PEC di dimissioni (ore 12:31).

Quanto alla dedotta sostituzione della motivazione del provvedimento, il Collegio esclude la denunciata “radicale” modifica: la Sottocommissione aveva già individuato la causa di incandidabilità nella contemporanea titolarità della carica. Il profilo della tardività costituisce presupposto di fatto ulteriore, non incompatibile, introdotto dal controinteressato senza necessità di ricorso incidentale, stante la giurisdizione estesa al merito ex art. 134, lett. b), c.p.a.

Nel merito, il Collegio ribadisce che le forme previste dall’art. 38, comma 8, Tuel per le dimissioni sono vincolate (richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 2985 del 2025 e n. 9913 del 2022). L’appello principale è respinto; quello incidentale è dichiarato improcedibile per carenza di interesse; l’appellante è condannato alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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