Questione nuova e inammissibile in Cassazione: il vincolo non discusso nel merito resta espropriativo solo in tesi (Cass. civ. Sez. 1 n. 3294 del 14.02.2026)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sollevi per la prima volta in sede di legittimità una questione giuridica non dedotta nei gradi di merito, qualora il ricorrente non indichi l’atto processuale in cui la questione sia stata sottoposta al giudice del merito.