La mera contumacia della parte pubblica non legittima la compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 3275 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contumacia della parte soccombente non costituisce, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. Il giudice, ex art. 91 cod. proc. civ., è tenuto a porre le spese a carico della parte soccombente, anche quando questa sia rimasta contumace, senza che la mancata attività difensiva possa equipararsi a una delle ipotesi derogatorie previste dalla legge. Tale principio si applica in tutti i giudizi in cui sia parte una pubblica amministrazione. Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento dei compensi ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato agisce con autonoma legittimazione, sicché l’obbligo delle spese è regolato dalle disposizioni del codice di rito in tema di responsabilità per le spese.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 16.03.2023, aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta da un avvocato avverso la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta in favore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nel provvedimento, il giudice di merito aveva tuttavia compensato le spese di lite, reputando rilevante la circostanza che il Ministero della Giustizia, convenuto nel giudizio di opposizione, non si fosse costituito, non opponendosi di fatto al ricorso.
Avverso tale capo dell’ordinanza, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione, sostenendo che la mancata costituzione del Ministero non potesse integrare la grave ed eccezionale ragione richiesta per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il Ministero, non costituitosi in termini mediante controricorso, avesse depositato un atto di costituzione finalizzato esclusivamente all’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; deciso il ricorso in adunanza camerale, il Ministero doveva pertanto considerarsi intimato, non avendo svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Nel merito, la Suprema Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, osservando che l’art. 91 cod. proc. civ. impone al giudice di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte. Nel caso di specie, il Ministero era palesemente soccombente e la sua contumacia non poteva integrare la grave ed eccezionale ragione necessaria a derogare al principio di soccombenza.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, ricordando che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi agisce in forza di una propria autonoma legittimazione, a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che la disciplina delle spese del relativo giudizio è quella ordinaria di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Ha altresì richiamato il principio per cui la mancata attività difensiva della pubblica amministrazione non giustifica, di per sé, la compensazione delle spese allorché l’istante sia stato comunque costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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