Inammissibile il ricorso se non si censura ogni ragione autonoma della sentenza; interruzione dell’usucapione solo per atti tipici (Cass. civ. Sez. 2 n. 1459 del 22.01.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri solo alcune delle plurime ragioni decisorie autonome poste a fondamento della sentenza impugnata, poiché la ratio non impugnata passa in giudicato. In tema di usucapione, l’interruzione non ammette equipollenti: la comparsa di costituzione che contesta il possesso senza domanda di rivendica non è atto interruttivo.