La socia non è legittimata a impugnare l’avviso notificato alla società cancellata (Cass. civ. Sez. 5 n. 1455 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi, la finzione legale di mantenimento in vita della società cancellata dal registro delle imprese, prevista dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, opera ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti, in sede sia amministrativa sia contenziosa. Ne deriva che la società non ancora estinta conserva la legittimazione attiva a impugnare l’avviso di accertamento, il liquidatore è legittimato a rappresentarla e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione, non potendo agire in nome proprio avverso un atto impositivo diretto esclusivamente nei confronti dell’ente collettivo. La questione attiene alla legitimatio ad causam, è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità ed è preliminare rispetto all’esame dei motivi di ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, ex socia di una società cancellata dal registro delle imprese il 9 ottobre 2015, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento emesso a carico della società estinta per il recupero di maggiore IVA relativa all’anno 2015. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso per omesso contraddittorio anticipato. La Commissione tributaria regionale, investita dell’appello principale della società e di quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, respingeva il primo e accoglieva il secondo, ritenendo il contraddittorio preventivo regolarmente svolto tramite interlocuzioni con l’ex liquidatore. La società socia proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene che la controversia possa essere decisa sulla base di un profilo preliminare e rilevabile d’ufficio, attinente alla legitimatio ad causam della società ricorrente, senza necessità di esaminare i singoli motivi. Trattandosi di questione fondante, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data, non è configurabile alcun giudicato interno implicito, in conformità alle Sezioni Unite n. 24172 del 2025.
L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 stabilisce che, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. La norma, non avente efficacia retroattiva e applicabile alle società la cui richiesta di cancellazione sia stata presentata dopo il 13 dicembre 2014, introduce una finzione legale di mantenimento in vita della società (evocatrice di quella posta dall’art. 10 legge fall.), seppure ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti, in sede non solo amministrativa ma anche contenziosa (Sezioni Unite n. 3625 del 2025). Tale previsione deroga al principio per cui la società cancellata non può agire né essere convenuta in giudizio, consentendo all’ex liquidatore di conservare tutti i poteri di rappresentanza, sul piano sostanziale e processuale, e di conferire mandato alle liti.
Nel caso di specie, la società cancellata risultava attiva nel 2015 e la procedura liquidatoria si era conclusa il 30 settembre 2015: la richiesta di cancellazione è stata quindi presentata dopo il 13 dicembre 2014, rendendo applicabile l’art. 28, comma 4, cit. L’avviso di accertamento, emesso esclusivamente a carico della società cancellata, avrebbe potuto essere impugnato solo dal liquidatore in quanto ultimo legale rappresentante, e non dalla socia, priva di legittimazione attiva. La notificazione dell’atto alla socia, ancorché basata sull’erroneo presupposto della sua qualità di successore dell’ente disciolto, non attribuisce alla stessa alcuna legittimazione a impugnarlo in proprio, non recando l’atto alcuna pretesa tributaria nei suoi confronti, neppure in via solidale o sanzionatoria (in termini, Cass. n. 12864 del 2025).
La Corte dichiara, pertanto, l’inammissibilità dell’originario ricorso della società, con conseguente assorbimento dei motivi, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.. L’accertata inammissibilità non può comportare l’annullamento dell’atto impositivo: qualora emerga un vizio dell’atto, l’annullamento si risolverebbe nell’attribuzione alla parte rimasta soccombente di un’utilità non spettantele (in termini, Cass. n. 16523 del 2025). Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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