Contraddittorio endoprocedimentale, motivazione apparente e prove ritrattate nel nuovo perimetro del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 631 del 12.01.2026)
In tema di accertamento “a tavolino”, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto solo per i tributi armonizzati, sempre che il contribuente dimostri la concreta utilità dell’opposizione. Non costituisce vizio di motivazione apparente la valutazione delle prove, sindacabile solo per violazione del “minimo costituzionale”.