Presunzione di cessione ex art. 53 d.P.R. n. 633/1972 e prova contabile del trasferimento in conto lavorazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 610 del 11.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la presunzione relativa di cessione di cui all’art. 53 d.P.R. n. 633/1972 può essere vinta, con l’allegazione di un rapporto non implicante il trasferimento della proprietà, solo con la dimostrazione di quel determinato rapporto tramite le specifiche prove documentali contemplate nello stesso articolo, quali il libro giornale o altro libro tenuto a norma del codice civile, o un apposito registro, ovvero altro documento ivi indicato. La consegna e riconsegna di merci in conto lavorazione, sebbene adeguatamente documentate dai documenti di trasporto, non sfuggono ad ogni rendicontazione, dovendo essere dettagliate in apposita annotazione di bilancio, previo specifico rilievo mediante scrittura ausiliaria nel registro di magazzino, ai sensi degli artt. 2214, comma 2, cod. civ. e 14, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Il giudice di merito è tenuto, inoltre, ad un complessivo apprezzamento di tutti gli elementi indiziati per stabilire quale società avesse il dominio della filiera produttiva.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava due avvisi di accertamento, per l’anno d’imposta 2006, nei confronti di due società operanti nel settore dell’abbigliamento, ritenendo che l’accordo commerciale intercorrente tra loro dovesse essere inquadrato in un contratto di commissione e non di lavorazione. L’Ufficio, pertanto, recuperava a tassazione, ai fini IVA, i maggiori ricavi non dichiarati, considerando rilevanti i singoli passaggi di beni tra committente e commissionario e tra quest’ultimo e i terzi acquirenti.

Le società impugnavano gli avvisi dinanzi alla CTP, che li annullava. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla CTR, la quale qualificava il rapporto come contratto di lavorazione, attribuendo valenza decisiva alla causale indicata nei documenti di trasporto (“in conto lavorazione”). Avverso tale sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha giudicato fondato il motivo di ricorso con cui l’Agenzia aveva dedotto la violazione degli artt. 2 e 53 d.P.R. n. 633/1972. I giudici di legittimità hanno preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che la contestazione della natura del trasferimento delle merci implicava necessariamente anche la contestazione delle affermazioni della CTR in punto di capacità contributiva e di doppia imposizione.

Nel merito, la S.C. ha richiamato propri precedenti, resi con riguardo ai medesimi fatti di causa ma per diversi periodi d’imposta, evidenziando i molteplici errori compiuti dalla CTR. In primo luogo, il giudice d’appello ha attribuito immediata valenza decisiva alla mera causale dei documenti di trasporto, omettendo di valutare l’elemento indiziario relativo al fatto che una delle società fosse il vero soggetto dominante del rapporto commerciale.

La Corte ha poi ribadito il principio secondo cui la presunzione di acquisto di cui all’art. 53 d.P.R. n. 633/1972 può essere vinta solo con la dimostrazione del rapporto non traslativo tramite le specifiche prove documentali contemplate nella norma, non essendo sufficiente la mera indicazione della causale nei documenti di trasporto. A ciò si aggiunge la circostanza, non contestata, che la società esportatrice aveva presentato la merce in dogana senza spendere un titolo abilitante alla mera detenzione e senza indicare la riserva di proprietà in capo all’altra società.

La S.C. ha, infine, enunciato il principio di diritto secondo cui i beni consegnati e riconsegnati in conto lavorazione, pur non dovendo essere inventariati, devono essere dettagliati in apposita annotazione di bilancio, mediante scrittura ausiliaria nel registro di magazzino. La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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