L’adesione al payback dei dispositivi medici determina l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse (TAR Lazio n. 12744/2026)
In seguito all’integrale versamento della quota del 25% degli oneri di ripiano, ex art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, l’obbligazione dell’azienda fornitrice si estingue e ogni azione giurisdizionale volta a contestare i provvedimenti sul superamento del tetto di spesa diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.