Ottemperanza dichiarata cessata dopo l’adempimento tardivo dell’Amministrazione (TAR Puglia n. 816 del 01.06.2026)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’Amministrazione, successiva alla notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ma non esclude la condanna alle spese per la soccombenza virtuale.