Impugnazione congiunta di provvedimenti non connessi: inammissibilità del ricorso cumulativo (TAR Puglia n. 259 del 27.02.2026)
Il ricorso cumulativo che impugna provvedimenti relativi a distinti procedimenti amministrativi, con oggetti e presupposti differenti, è inammissibile per violazione della regola del cumulo. La mera identità soggettiva o la contestualità temporale non integrano la connessione oggettiva richiesta per derogare all’impugnazione singola.