Responsabilità per danni da cani randagi: onere della prova e natura aquiliana (Cass. civ. Sez. III n. 5088/2026)
La Cassazione ribadisce che la responsabilità del comune per danni causati da cani randagi è aquiliana e richiede la prova della colpa, non essendo sufficiente la mera individuazione dell’ente preposto alla cattura.