Status di vittima del dovere: l’esposizione all’amianto in condizioni ordinarie non è sufficiente (Cass. civ. Sez. Lav. n. 4965/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere presuppone l’esistenza di “particolari condizioni ambientali od operative” che implicano circostanze straordinarie o fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. La mera esposizione a sostanze nocive, come le fibre di amianto, in condizioni di lavoro ordinarie non integra di per sé tale requisito, dovendosi escludere ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della sola insalubrità ambientale.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente del Ministero della Difesa, deceduto il 3 aprile 2007 per mesotelioma pleurico maligno e carcinoma polmonare contratti a seguito dell’esposizione alle polveri di amianto durante l’attività lavorativa, è stato riconosciuto dalla Corte d’Appello di Lecce come soggetto equiparato alle vittime del dovere. La Corte territoriale ha quindi riconosciuto ai familiari il diritto alla speciale elargizione di € 200.000,00 e agli assegni vitalizi previsti dalla legge. Il Tribunale di Taranto aveva invece disatteso la domanda, ritenendo che mancasse il requisito dell’attività svolta in missione e in particolari condizioni operative. Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata. Ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che il motivo era specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata.
Nel merito, la Corte ha richiamato il proprio orientamento inaugurato con Cass. n. 29819/2022, secondo cui deve tracciarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le “particolari condizioni ambientali od operative”, che devono essere legate a circostanze straordinarie capaci di generare un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Ha ribadito che l’attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato di una valutazione del quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, e che va escluso ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
La Corte ha quindi censurato la sentenza d’appello per aver identificato il requisito della “particolarità” nelle concrete condizioni ambientali in cui il lavoratore aveva ordinariamente prestato la sua attività, ritenendo che l’insalubrità dell’ambiente avesse reso tali condizioni “particolari”. In tal modo, la Corte territoriale ha considerato “particolare” una situazione comune all’intera platea degli occupati che svolgevano la stessa attività, facendo derivare dal rischio connesso all’ambiente di lavoro la tutela assistenziale delle vittime del dovere, che invece deve essere ancorata a un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro.
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