Patrocinio a spese dello Stato: indicazione del reddito complessivo sufficiente (Cass. civ. Sez. II n. 5087/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 impone al richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclusivamente di indicare un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore alla soglia indicata dalla medesima disposizione e dai correlati decreti integrativi. L’art. 79 del medesimo decreto, letto alla luce dell’art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 445/2000, non impone al richiedente di precisare la natura del reddito percepito. In presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, il giudice deve attivare, anche d’ufficio e nei limiti consentiti dai dati comunicati, i propri poteri istruttori per supplire all’eventuale incompletezza.
Il Fatto
Un contribuente ha proposto opposizione avverso un avviso di accertamento esecutivo dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di Cosenza, presentando contestualmente istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza tecnica gratuita. La Corte tributaria ha rigettato l’istanza, ritenendo che il richiedente non avesse le caratteristiche minime indicate dall’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002. Il contribuente ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Cosenza, che ha accolto il ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il richiedente avrebbe dovuto specificare la natura di tutti i redditi percepiti, e non limitarsi a indicare il reddito complessivo di € 10.800,00.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura del Ministero. Ha osservato che l’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 richiede esclusivamente che il reddito imponibile del richiedente non sia superiore alla soglia stabilita dalla legge, senza imporre la specificazione delle singole componenti reddituali. La soglia indicata era di € 9.296,22, poi incrementata a € 12.838,01 dal Decreto 10 maggio 2023, e il reddito dichiarato di € 10.800,00 risultava inferiore a tale limite.
La Corte ha rilevato che l’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002, che disciplina il contenuto dell’istanza, richiede una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con “specifica determinazione del reddito complessivo valutabile”, e richiama l’art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 445/2000, che fa generico riferimento alla “situazione reddituale o economica”. Ne ha tratto che la normativa non impone al richiedente di precisare la natura del reddito percepito.
La Corte ha infine precisato che, in presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, il giudice deve attivare, anche d’ufficio e nei limiti consentiti dai dati comunicati, i propri poteri istruttori per supplire all’eventuale incompletezza di quanto comunicato. Nella specie, il contribuente aveva adempiuto al proprio onere di allegazione indicando il reddito complessivo, ferma restando la possibilità di una eventuale revoca dell’ammissione in caso di accertata non veridicità della dichiarazione.
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Nota della Redazione
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