Responsabilità per danni da cani randagi: onere della prova e natura aquiliana (Cass. civ. Sez. III n. 5088/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento dei danni causati da cani randagi, la responsabilità della pubblica amministrazione ha natura aquiliana ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che il danneggiato ha l’onere di provare la condotta colposa (commissiva od omissiva) dell’ente e il nesso di causalità tra questa e il danno. La mera individuazione dell’ente preposto dalla normativa regionale alla cattura e custodia dei cani randagi non è sufficiente a radicare la responsabilità, richiedendosi la prova di una specifica inerzia colposa (ad es., carenza o insufficienza del servizio di prevenzione). L’obbligo dell’ente è di mezzi, non di risultato, e il nesso causale può essere dimostrato anche mediante la teoria della concretizzazione del rischio, ma non può essere presunto dal mero fatto del danno.
Il Fatto
Un ciclista è stato aggredito da due cani randagi sulla pubblica via; uno di essi lo ha morso, provocandone la caduta e lesioni con postumi permanenti. Il danneggiato ha convenuto in giudizio il Comune di Tursi, chiedendo il risarcimento per l’omesso adempimento degli obblighi di prevenzione del randagismo e di custodia ex art. 2051 c.c. Il Tribunale di Matera ha rigettato la domanda, ritenendo che la responsabilità per i danni da animali randagi fosse regolata dall’art. 2043 c.c. e che l’attore dovesse provare la colpa del comune. La Corte d’Appello di Potenza ha invece accolto il gravame, affermando che, una volta provato il fatto storico dell’aggressione, spettava al comune dimostrare di essersi attivato rispetto all’onere cautelare previsto dalla normativa regionale. Il comune ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la responsabilità per i danni causati da cani randagi ha natura aquiliana ex art. 2043 c.c. e non può essere ricondotta a forme di responsabilità oggettiva. Il danneggiato ha l’onere di provare la condotta colposa dell’ente, che può consistere nella mancata o insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo, e il nesso causale tra questa omissione e il danno. Ha precisato che la prova della colpa non può trarsi dal mero fatto che un cane randagio abbia causato un danno, perché l’obbligo del comune è di mezzi e non di risultato: anche il più efficiente servizio di cattura non può eliminare del tutto il rischio.
La Corte ha censurato la sentenza d’appello per aver invertito l’onere della prova, ritenendo sufficiente la provata aggressione per far gravare sul comune la dimostrazione di essersi attivato. Ha richiamato il principio secondo cui, per affermare la responsabilità dell’ente, occorre la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo e non è sufficiente la semplice individuazione dell’ente cui la normativa affida in generale il compito di controllo e gestione del randagismo. Il nesso di causalità può essere provato mediante la teoria della concretizzazione del rischio, ma richiede la dimostrazione della violazione di una norma impositiva di una condotta preventiva e l’avveramento del rischio che essa mirava a prevenire.
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