Cessione di ramo d’azienda e valutazione della preesistenza (Cass. civ. Sez. L n. 23813/2026)
La verifica dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, se motivata in modo sufficiente e non contraddittorio, si sottrae al sindacato di legittimità. La preesistenza del ramo ceduto e la sua autonomia funzionale costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.