Definizione agevolata del sisma 2002 e incompatibilità con il diritto UE (Cass. civ. Sez. V n. 23913/2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, che riduce tributi e contributi per imprese colpite da calamità naturali, costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi della Decisione della Commissione europea C/2015/5549 final del 14 agosto 2015. In materia di IVA, tale disciplina è altresì contraria al principio di neutralità fiscale, come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Nuova Invincibile (C-82/14), sicché non può trovare applicazione. Per le imposte dirette (Irpef e Irap), l’agevolazione è compatibile con il diritto unionale solo se l’aiuto individuale rientra nella soglia de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero se compensa un danno direttamente derivante dalla calamità naturale, senza determinare una sovracompensazione. L’onere di provare tali condizioni grava sul contribuente che invoca il beneficio.
Il Fatto
Il contribuente, esercente la professione di avvocato, aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2007, con la quale l’Agenzia delle Entrate recuperava Irpef, Irap e Iva relative agli anni 2002 e 2003, il cui versamento era rimasto sospeso a seguito degli eventi sismici e vulcanici del 20 ottobre 2002 verificatisi nella provincia di Catania. Il contribuente si era avvalso della definizione agevolata prevista dall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, che consentiva la definizione automatica delle posizioni debitorie con la riduzione del debito. La Commissione tributaria provinciale di Catania aveva respinto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in appello, lo aveva accolto, ritenendo provato l’avvenuto pagamento rateale. La sentenza della CTR era stata cassata da questa Corte per vizio di motivazione. Nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimento dell’appello, aveva nuovamente annullato la cartella, limitandosi a una generica affermazione dell’avvenuto pagamento rateale. Avverso tale sentenza, le Agenzie hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata incorre nel medesimo vizio di motivazione apparente che aveva già inficiato la prima sentenza d’appello, in quanto si limita a una valutazione globale della regolarità dei pagamenti senza verificare l’esatto versamento di ogni singola rata, come invece richiesto dalla precedente ordinanza di questa Corte (n. 16805/2020). La motivazione è illogica nella parte in cui equipara la dimostrazione della rateizzazione alla prova dell’avvenuto pagamento, confondendo due piani logicamente distinti.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha esaminato la compatibilità della misura agevolativa con il diritto dell’Unione europea. Ha richiamato la Decisione della Commissione europea C/2015/5549 final del 14 agosto 2015, che ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto di Stato consistenti nella riduzione di tributi e contributi per imprese in aree colpite da calamità naturali, ivi inclusa la legge n. 296 del 2006. La Corte ha osservato che la decisione della Commissione non preclude l’applicabilità del beneficio in via individuale, purché l’aiuto concreto rientri nella soglia de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 o compensi un danno derivante dalla calamità, senza eccedere quanto necessario. L’onere di provare tali condizioni grava sul contribuente. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza Nuova Invincibile, C-82/14), secondo cui la riduzione dell’IVA prevista da disposizioni analoghe viola il principio di neutralità fiscale, poiché consente al soggetto passivo di trattenere un’imposta percepita dal consumatore finale e dovuta all’erario. La Corte ha pertanto escluso l’applicabilità del beneficio in relazione all’Iva, confermando la legittimità del recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria per tale tributo.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati. Il giudice del rinvio dovrà, per l’Iva, escludere l’applicazione dell’agevolazione e scomputare solo quanto eventualmente già pagato; per Irpef e Irap, dovrà verificare se l’aiuto individuale rientri nella soglia de minimis ovvero compensi un danno diretto, senza sovracompensazione, e motivare analiticamente sull’esatto pagamento di ogni singola rata.