Transito in soprannumero del personale militare non idoneo: la scelta della sede non richiede il preavviso di rigetto se l’Amministrazione ha già valutato le esigenze del dipendente (TAR Puglia n. 107 del 25.02.2026)
In sede cautelare, il TAR Puglia esclude la necessità del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, ritenendo che l’Amministrazione, nell’assegnare la sede di transito del personale militare non idoneo, abbia legittimamente ponderato le esigenze organizzative con quelle familiari e sanitarie del richiedente.