Lavoro di pubblica utilità interrotto: competente il giudice che ha applicato la pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. I n. 14521 del 21.04.2026)
Sulle questioni relative all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis l. 689/1981, inclusa la revoca per interruzione, la competenza funzionale spetta al giudice che ha emesso la sentenza applicativa della pena, ai sensi dell’art. 661, comma 1-bis, c.p.p.