Detenuto al 41-bis: senza attestazione di autenticità gli atti inviati dall’avvocato possono essere trattenuti (Cass. pen. Sez. I n. 13360 del 13.04.2026)
È legittimo trattenere l’atto giudiziario che il difensore invia al detenuto in regime 41-bis senza attestazione di autenticità: l’onere di certificare la conformità grava sul difensore, non sul Tribunale di sorveglianza, che non deve acquisire copia ufficiale dalla cancelleria.