Confisca di prevenzione: il subalterno dimenticato si aggiunge con la correzione dell’errore materiale (Cass. pen. Sez. V n. 15127 del 27.04.2026)
È legittima la correzione ex art. 130 cod. proc. pen. che integra il decreto di confisca con un subalterno della stessa particella già compreso nel bene acquistato con il rogito valutato nel giudizio di sproporzione: è una descrizione più dettagliata dell’immobile, non una nuova valutazione.