La sede operativa non può coincidere con il bene della vita richiesto (TAR Puglia n. 455 del 31.07.2026)
È legittima la revoca dell’assegnazione di un posto barca quando la sede operativa dichiarata dal concorrente non risulti effettivamente localizzata nell’immobile indicato, non potendo il bene richiesto costituire il presupposto tautologico per il suo stesso conseguimento.