La simulazione opponibile dal legittimario prescinde dal principio di prova scritta (Cass. civ. Sez. II n. 1122 dell’11.01.2024)
Il legittimario che agisce per far valere la simulazione di una vendita del de cuius è terzo rispetto al contratto e non soggiace ai limiti probatori dell’art. 2724 cod. civ., potendo provare l’accordo simulatorio per testimoni e presunzioni.