Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia senza condanna alle spese della parte non accettante (Cass. civ. Sez. III n. 28472 del 05.11.2024)
La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalle altre parti, determina l’estinzione del giudizio; la parte non accettante che non dimostri un interesse concreto alla decisione non ha diritto alla liquidazione delle spese.