Onere della prova della non durevole riduzione dell’esposizione a carico della banca (Cass. civ. n. 5848 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5/2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia afferente a conto scoperto, non prescindendo dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa. La riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria costituisce un fatto impeditivo della revocabilità, che deve essere allegato e provato dal convenuto in revocatoria, ossia dalla banca.

Il Fatto

Una società in amministrazione straordinaria ha proposto nei confronti della banca un’azione revocatoria ex art. 67, primo e secondo comma, l.fall., in relazione alle rimesse solutorie effettuate su due conti correnti bancari, cui erano appoggiati conti anticipi s.b.f., nel periodo precedente il decreto di amministrazione straordinaria. La banca convenuta ha eccepito la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum, dovuta alla mancata individuazione delle singole rimesse revocabili. Il Tribunale ha rigettato la domanda per omessa indicazione delle rimesse e per mancata prova dei fatti costitutivi. La Corte d’Appello, confermando la decisione, ha ritenuto che la procedura non avesse assolto all’onere di provare la riduzione in maniera consistente e durevole dell’esposizione debitoria, rigettando la richiesta di CTU contabile.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato la questione centrale della ripartizione dell’onere della prova in ordine alla riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria. Dopo aver ripercorso la tradizionale giurisprudenza sulla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, la Corte ha rimeditato il diverso orientamento, inaugurato da Cass. n. 277/2019, che aveva ritenuto superata tale distinzione, qualificando le rimesse come un genere autonomo di atti revocabili. Tale interpretazione, secondo la quale l’onere di provare consistenza e durevolezza graverebbe sul curatore, è stata ritenuta non condivisibile.

La Corte ha valorizzato l’utilizzo del termine «rimesse», che richiama il concetto di cui all’art. 1823 cod. civ., e ha ribadito che la rimessa costituisce pagamento solo se annotata su conto scoperto. Ha inoltre richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 24418/2010, secondo cui un pagamento può venire alla luce solo se vi è una pretesa restitutoria della banca, che non sussiste quando la rimessa ha la mera funzione di ripristinare una disponibilità di cassa accordata. La disciplina del terzo comma dell’art. 67 l.fall. non può, pertanto, essere letta isolatamente ma unitamente al secondo comma, rispetto al quale pone una particolare esenzione dalla revocabilità dei pagamenti affluiti in conto corrente. Trattandosi di fatto impeditivo, l’allegazione e la prova delle circostanze che impediscono la revocabilità della rimessa come pagamento restano a carico della banca convenuta. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha evidenziato la distonia che si determinerebbe con la giurisprudenza secondo cui il curatore non ha l’onere di indicare i singoli versamenti solutori, ma le sole rimesse operate in un determinato periodo di tempo e l’importo globale delle stesse.

La Corte ha, infine, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte completamente vittoriosa nel giudizio di appello, al solo scopo di risollevare questioni non decise perché assorbite. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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