Rimborso IRAP: onere probatorio del contribuente e revocazione per svista documentale (Cass. civ. Sez. V n. 20234 del 19.07.2025)
Nel giudizio di rimborso IRAP l’onere di provare i fatti costitutivi grava sul contribuente, mentre la difesa dell’Amministrazione non soggiacce alle preclusioni dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. La dedotta inesistenza in atti di un documento ritualmente prodotto integra errore revocatorio.