Autocertificazione ambientale e scadenza della certificazione ISO 14001 (TAR Puglia n. 329 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime semplificato di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 152/2006, l’autocertificazione e i relativi documenti sostituiscono a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività, ma la loro efficacia sostitutiva è strutturalmente e inscindibilmente legata alla vigenza della certificazione Uni En Iso 14001 o della registrazione Emas. La scadenza fisiologica della certificazione, conoscibile ex ante dal gestore, costituisce termine finale certo del rinnovo e non integra un’ipotesi di decadenza che imponga all’amministrazione una preventiva comunicazione. Il comma 4 dell’art. 209 opera esclusivamente per le ipotesi patologiche di decadenza della registrazione, riconducibili a condotte negligenti o colpose dell’impresa, e non per il naturale spirare del titolo certificativo. È onere del privato, che liberamente ha scelto il regime semplificato, attivarsi tempestivamente per acquisire la nuova certificazione prima della scadenza della precedente.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una piattaforma per il recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata da una serie di provvedimenti succedutisi nel tempo e da ultimo volturati dalla Provincia B.A.T. Nel 2017, in occasione del rinnovo, la società ha trasmesso l’autocertificazione ex art. 209 del d.lgs. n. 152/2006, corredata dalla certificazione ambientale di sistema. Nel 2021, per l’adeguamento dell’impianto antincendio, l’attività è stata sospesa fino all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.
Con nota del 29 dicembre 2022 la società ha comunicato la ripresa delle attività. La Provincia ha dapprima diffidato la ricorrente dal proseguire, adottando poi, all’esito del riesame disposto in sede cautelare, la nota del 6 aprile 2023 che ha confermato il diniego per scadenza del titolo abilitativo. La ricorrente ha impugnato entrambe le note, proponendo motivi aggiunti avverso la seconda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenute le definitive determinazioni contenute nella nota del 6 aprile 2023, adottata all’esito della rinnovata istruttoria.
Nel merito, il Tribunale ha respinto i motivi aggiunti, individuando il nucleo della questione nella struttura del titolo abilitativo semplificato. L’art. 209, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che l’autocertificazione sostituisca a tutti gli effetti l’autorizzazione, ma il comma 4 ne circoscrive l’efficacia a centottanta giorni dalla comunicazione della decadenza della registrazione.
La ricorrente sosteneva che la perdita di un requisito imponesse sempre la comunicazione di decadenza e che, in sua assenza, gli effetti prorogati perdurassero sine die. Il TAR ha respinto la tesi, distinguendo le ipotesi patologiche di decadenza — riconducibili a comportamenti negligenti o colpevoli dell’impresa, come il mancato rispetto del regolamento CE n. 1221/2009 — dalla fisiologica scadenza della certificazione.
La certificazione Uni En Iso 14001 costituisce, insieme all’autocertificazione, la struttura stessa del titolo semplificato: la durata del rinnovo è sin dall’inizio ordinariamente connessa alla vigenza della certificazione, che ne rappresenta termine finale certo. In questo regime, che non comporta esercizio di amministrazione attiva ma solo adempimenti a carico dell’interessato, è onere del privato — consapevole della durata del proprio titolo — attivarsi tempestivamente per acquisire la nuova certificazione.
La certificazione prodotta, rilasciata il 18 gennaio 2023, presentava un iato temporale rispetto alla scadenza del precedente titolo, fissata al 29 giugno 2022 per effetto delle proroghe emergenziali Covid-19. Il Tribunale ha inoltre escluso il richiamo all’art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006, che contempla una fattispecie diversa, vertendosi qui non in tema di violazione delle prescrizioni autorizzative ma di mancanza della certificazione ambientale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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