Giudicato penale assolutorio e autonomo giudizio disciplinare militare (TAR Sicilia n. 2318 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula piena vincola l’amministrazione militare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, ma non le inibisce di svolgere un’autonoma istruttoria in sede disciplinare. Ove questa investa fatti e circostanze qualitativamente diversi da quelli oggetto dell’imputazione, la valutazione disciplinare resta legittima. La clausola “senza ritardo” degli artt. 1398 e 1399 c.o.m. ha natura ordinatoria e impone una ragionevole prontezza nella contestazione, contemperata con l’esigenza di ponderare la condotta. Le valutazioni dell’amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità e sfuggono al sindacato di merito, salvo travisamento, manifesta sproporzione o palese irrazionalità.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, unitamente ad altri componenti della medesima pattuglia, è stato sottoposto a procedimento penale per aver indicato nei fogli di servizio ore non effettuate, attestando la propria presenza presso la sede di una società sottoposta a verifica fiscale mentre si trovava altrove per finalità estranee al servizio. Il Tribunale di Catania lo ha assolto “perché il fatto non sussiste”, sul rilievo che il foglio di servizio non costituisce atto pubblico e che gli artifici e raggiri propri della truffa non integravano una falsa rappresentazione della realtà.

All’esito del giudicato penale l’amministrazione ha avviato il procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione della consegna di rigore per cinque giorni ex art. 751, comma 1, lett. a), nn. 3) e 23), d.P.R. n. 90/2010, in relazione agli artt. 717, 729 e 740 c.o.m. Il ricorso gerarchico è stato respinto e il militare ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente il secondo e il terzo motivo, sulla asserita tardività dell’avvio del procedimento, richiamando l’art. 74 c.p.a. e la precedente pronuncia della Sezione sul medesimo frangente. La locuzione “senza ritardo” non impone l’avvio immediato, ma una ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi considerando la gravità della violazione e la complessità degli accertamenti preliminari.

Non può, quindi, farsi risalire la conoscenza dell’infrazione al 12.01.2015: gli accertamenti del Nucleo di polizia tributaria, svolti su delega della Procura nell’ambito di un diverso procedimento, avevano a oggetto una posizione processuale distinta. Nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa il Comando ha atteso, non irragionevolmente, l’esito degli accertamenti penali, differendo l’esame della posizione dei militari con provvedimento del 2018. Nessuna violazione dell’art. 1397 c.o.m. è ravvisabile, avendo il Comando informato prontamente la Procura.

Quanto alla pretesa preclusione dell’azione disciplinare per effetto dell’ampia portata assolutoria, il Collegio osserva che l’amministrazione ha condotto un’autonoma attività istruttoria successiva a quella penale. L’assoluzione vincola, ma è intervenuta perché il foglio di servizio non è atto pubblico e perché non vi era falsa rappresentazione: sicché al Comando non erano inibite valutazioni su fatti ulteriori e qualitativamente diversi, corroborati dalla propria istruttoria, idonei a fondare la sanzione.

Sulla sproporzione della sanzione, il Collegio ribadisce che le scelte disciplinari sono espressione di ampia discrezionalità e sfuggono a un pieno sindacato di legittimità, salvo travisamento, evidente sproporzionalità o palese irrazionalità. La gravità della condotta, la sua reiterazione e il concorso con altri militari giustificano il rigore applicato ex art. 1355, comma 3, c.o.m. Quanto alla dedotta disparità rispetto al collega di grado superiore, le situazioni non sono sovrapponibili per numero di episodi e per l’attività difensiva svolta; la censura richiede la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto.

Il Collegio esclude, infine, i vizi sulla composizione della Commissione (art. 1400, comma 5, c.o.m.), sull’accesso al fascicolo e sul verbale, applicabile al caso essendo l’art. 1399 c.o.m. e non l’art. 1388. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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