Autonomia tra autorizzazione paesaggistica e condono edilizio nel diniego (TAR Sicilia n. 3362 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e il procedimento di condono edilizio ex art. 32 d.l. n. 269/2003 restano giuridicamente distinti, pur se collegati sul piano fattuale. La motivazione dei provvedimenti correlati deve perciò essere specifica e pertinente al procedimento in corso. È pertanto illegittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica che si fondi sull’abusività del manufatto e sulla sua non sanabilità secondo una circolare regionale, profili che attengono al diverso procedimento di sanatoria. La pubblica amministrazione non può esitare l’istanza di autorizzazione paesaggistica su considerazioni relative a una procedura ancora pendente e priva di provvedimento conclusivo.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile in Messina, sul cui lastrico solare insiste un piccolo locale esistente da tempo. Per quel manufatto era stata presentata nel 2004 un’istanza di sanatoria edilizia, acquisita al protocollo del Comune e tuttora pendente. Nel 2022 la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione paesaggistica per realizzare interventi di adeguamento sismico di lieve entità, senza modifiche di sagoma o volumetria.

La Soprintendenza ha rigettato l’istanza rilevando che l’intervento ricade in area vincolata e che le opere abusive, classificate in tipologia 1, non sarebbero sanabili secondo la circolare regionale n. 2/2022. La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione dell’obbligo di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, oltre all’erronea applicazione della normativa sul condono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso soffermandosi sulla censura, ritenuta assorbente, relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione. L’istanza del 2022 aveva a oggetto un’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 31/2017 e della circolare regionale n. 300/2017, per lavori di adeguamento sismico.

La Soprintendenza ha invece incentrato il diniego su profili inerenti l’abusività a monte del manufatto e sulla sua non sanabilità secondo la circolare n. 2/2022. Tali profili, osserva il Tribunale, attengono al diverso procedimento ex art. 32 d.l. n. 269/2003, avviato con l’istanza di sanatoria del 2004, sul quale il Comune non ha adottato alcun provvedimento conclusivo.

Il TAR rileva inoltre che non risulta che la Soprintendenza, quale autorità preposta alla tutela del vincolo, abbia espresso il proprio parere di competenza nell’ambito di quella procedura. Da qui la netta distinzione: i due procedimenti, pur collegati dal punto di vista fattuale, rimangono giuridicamente distinti, con la conseguenza che la motivazione dei provvedimenti deve essere specifica e pertinente al procedimento in corso.

Il diniego risulta così viziato per aver trasposto nell’autorizzazione paesaggistica valutazioni proprie della sanatoria edilizia. Il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione, con annullamento dell’atto impugnato e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione procedente. Le spese, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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