Silenzio del Comune e vincolo espropriativo decaduto: obbligo di provvedere sulla riclassificazione (TAR Sicilia n. 1613 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune è titolare dell’obbligo di provvedere sull’istanza con cui il privato chiede la riclassificazione urbanistica dell’area già gravata da un vincolo preordinato all’esproprio decaduto per inutile decorso del termine quinquennale di efficacia. La sussistenza di tale obbligo presuppone la qualificazione del vincolo: se la destinazione impressa dal piano regolatore è espropriativa, e non conformativa, il venire meno del vincolo lascia l’area priva di destinazione e impone all’Amministrazione di esercitare la propria competenza pianificatoria. La destinazione a sede stradale e viabilità integra, per sua intrinseca natura, un vincolo espropriativo, perché comporta il sostanziale svuotamento del contenuto economico del diritto di proprietà ed è finalizzata a una pubblica utilizzazione del fondo. Il silenzio serbato su una siffatta istanza è pertanto illegittimo e va dichiarato con condanna dell’Ente a concludere il procedimento con provvedimento espresso, restando esperibile, in caso di perdurante inottemperanza, il rimedio del commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’area nel territorio comunale, deduceva che sul fondo gravava, in base al P.R.G. approvato nel 1998, un vincolo preordinato all’esproprio con destinazione a sede stradale. Sosteneva che a quel vincolo non aveva mai fatto seguito né la dichiarazione di pubblica utilità, né l’avvio o la realizzazione della procedura espropriativa.

Per effetto dell’art. 36 della legge reg. siciliana n. 7/2002, integrato dall’art. 24 della legge reg. siciliana n. 7/2003, e del termine quinquennale di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, il vincolo doveva ritenersi decaduto al 30 giugno 2008, con conseguente riduzione dell’area a zona bianca. Il ricorrente presentava quindi istanza e atto di diffida del 10 luglio 2024 per ottenere la riclassificazione e una nuova destinazione urbanistica. Il Comune non rispondeva e il ricorrente agiva per la declaratoria di illegittimità del silenzio, chiedendo la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e individua il nodo della controversia nella qualificazione del vincolo gravante sull’area: se esso sia conformativo oppure espropriativo. Solo nel secondo caso, venuto meno il vincolo per decorso del termine, sorge in capo all’Amministrazione l’obbligo di ridisciplinare l’area e di riscontrare l’istanza del privato.

Richiamando propri precedenti, il TAR ricorda che la distinzione è rimessa all’interprete e va condotta assumendo a parametro il contenuto minimo essenziale del diritto dominicale, che non tollera una compressione tale da destinare il fondo privato a un uso oggettivamente pubblico. Il giudizio non dipende dalla sola astratta possibilità per il privato di realizzare l’intervento in alternativa all’ente, ma anche dal suo interesse all’utile sfruttamento dell’area, considerati i mezzi e l’organizzazione necessari per realizzare determinate destinazioni.

Con specifico riguardo alla destinazione a viabilità, il Tribunale richiama ulteriori decisioni che hanno già chiarito come essa costituisca sicuramente vincolo espropriativo. La realizzazione di un sedime stradale non può rappresentare un’operazione disciplinante un’intera zona del territorio comunale e, in quanto tale, conformativa e non indennizzabile. Essa comporta invece il sostanziale svuotamento del contenuto economico della proprietà, perché la strada è per sua natura destinata alla pubblica utilizzazione.

Applicando tale principio alla fattispecie, il vincolo di destinazione a sede stradale va qualificato come espropriativo. Decaduto il vincolo, l’area resta priva di regolamentazione urbanistica e il Comune è tenuto a provvedere sull’istanza di riclassificazione. Il silenzio serbato è dunque illegittimo e l’Ente va condannato a riscontrare l’istanza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

In caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il ricorrente potrà presentare istanza ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm. per la nomina di un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *