Silenzio sull’autorizzazione paesaggistica e conversione del rito sul danno (TAR Abruzzo n. 258 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’obbligo di provvedere del Comune sull’istanza di autorizzazione paesaggistica disciplinata dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, con conseguente illegittimità del silenzio-inadempimento protratto oltre il termine di conclusione del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire non costituisce risposta all’istanza di autorizzazione paesaggistica: non la menziona ed è atto endoprocedimentale. La richiesta di nomina del Commissario ad acta può essere respinta allo stato quando l’amministrazione abbia già avviato le interlocuzioni con la Soprintendenza, restando la nomina subordinata all’inutile decorso del termine assegnato. Quando l’azione di condanna ex art. 30, comma 4, c.p.a. è proposta congiuntamente a quella avverso il silenzio, il giudice definisce con rito camerale l’azione sul silenzio e dispone la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria con rito ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un’area in Giulianova sulla quale era stata avviata l’edificazione di un edificio polifunzionale, assentita con permesso di costruire e con presupposta autorizzazione paesaggistica del novembre 2010. Provvedimenti giudiziari avevano determinato il fermo del cantiere; la società è rientrata nella materiale disponibilità dell’area solo nell’aprile 2023, quando il quinquennio di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica era ormai scaduto.

Nel giugno 2023 la società ha quindi chiesto al Comune una nuova autorizzazione paesaggistica per riprendere i lavori. Dopo solleciti e costituzione in mora, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento e ha richiesto il parere alla Soprintendenza, che ha domandato integrazioni documentali, poi trasmesse dalla ricorrente nel gennaio 2024. Seguiva una diffida e, poco dopo, l’avvio dell’autotutela sul permesso di costruire. Non ottenendo alcun provvedimento sull’istanza, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio, con contestuale domanda risarcitoria quantificata in 250.000 euro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il procedimento di autorizzazione paesaggistica è disciplinato dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e, nella specie, la competenza è comunale. Attivato il procedimento con l’istanza del giugno 2023, il Comune era tenuto a concluderlo; il termine era ampiamente scaduto senza alcuna determinazione.

Il TAR esclude che la comunicazione di avvio dell’autotutela sul titolo edilizio possa valere come risposta. La nota non richiama l’istanza di autorizzazione paesaggistica e costituisce, comunque, un atto endoprocedimentale, privo di attitudine satisfattiva rispetto alla pretesa azionata. Il ricorso è pertanto fondato nel merito, con declaratoria di illegittimità del silenzio e ordine al Comune di provvedere entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Quanto alla richiesta di nomina del Commissario ad acta, il Collegio la rigetta allo stato. Le interlocuzioni già avviate con la Soprintendenza inducono a riservare la nomina a un momento successivo, attivabile su semplice richiesta della ricorrente in caso di inutile decorso del termine assegnato.

Sulla domanda risarcitoria il TAR applica l’art. 117, comma 6, c.p.a.: quando l’azione ex art. 30, comma 4, c.p.a. è proposta congiuntamente a quella avverso il silenzio, il giudice può definire con rito camerale l’azione sul silenzio e trattare con rito ordinario la domanda di danno. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il rito sul silenzio non è compatibile con controversie di oggetto diverso, quale l’accertamento del diritto al risarcimento, e dispone quindi la conversione del rito, rimettendo al Presidente la fissazione dell’udienza pubblica. Le spese della fase sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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