Ottemperanza e commissario ad acta per l’adeguamento dell’anzianità di servizio (TAR Lazio n. 295 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. — passaggio in giudicato del titolo e inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997 — e ordina all’Amministrazione la puntuale e integrale esecuzione del dispositivo. L’esecuzione comprende ogni effetto di legge derivante dal riconoscimento giudiziale del rapporto, compreso l’adeguamento dello stato di servizio e del trattamento retributivo e contributivo. Il Commissario ad acta è nominato sin d’ora, ma opera solo in caso di ulteriore inottemperanza e su richiesta di parte, senza compenso. Le astreintes non si applicano ove l’inadempimento sia solo parziale e di modesta entità, perché manifestamente inique.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Cassino, sezione lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a concludere un contratto a tempo determinato per incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, in relazione a un determinato anno scolastico e a una specifica classe di concorso.
La ricorrente ha dedotto l’esecuzione solo parziale del dispositivo. L’Amministrazione non aveva adeguato lo stato di servizio all’anzianità riconosciuta in giudizio, né il trattamento retributivo e contributivo, con incidenza su differenze retributive, tredicesima e TFR. Ha quindi chiesto la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina del Commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed è stato inutilmente esperito il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, essendo intervenuta la notifica del titolo.
Su questa base il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto nei limiti precisati. Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Il perimetro dell’esecuzione non si esaurisce nella formalizzazione del contratto. Il giudice amministrativo ha ricompreso nell’ordine l’adeguamento dello stato di servizio e il riconoscimento della maggiore anzianità, con ogni conseguenza sul piano retributivo e contributivo: la parte aveva articolato la pretesa proprio su questi profili, e il TAR li ha recepiti come contenuto dell’obbligo di conformazione.
Quanto alla misura sostitutiva, è stato designato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie presso il Ministero, o di un funzionario delegato. L’ausiliario è chiamato ad agire nei successivi sessanta giorni dalla infruttuosa scadenza del primo termine e su richiesta della ricorrente, senza compenso.
Il Collegio ha invece escluso le astreintes. La loro applicazione è stata ritenuta manifestamente iniqua in ragione del carattere solo parziale dell’inadempimento e della modesta entità dello stesso. Le spese sono state liquidate secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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