Autorimessa fuori terra e distanze: illegittimo il permesso, inapplicabile la deroga (TAR Puglia n. 671 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di favore previsto dall’art. 9 della legge n. 122/1989, che consente di realizzare parcheggi in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, non opera per le autorimesse edificate fuori terra e all’esterno del fabbricato. Tali manufatti vanno qualificati come nuove costruzioni e restano soggetti alla ordinaria disciplina urbanistica, comprese le prescrizioni sulle distanze dal confine e tra fabbricati. Il giudice amministrativo può fondare l’accertamento della violazione delle distanze sulle risultanze della consulenza tecnica acquisita in un giudizio civile, che costituisce prova idonea anche ai fini dell’interesse all’impugnazione del titolo edilizio. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando la dedotta lesione non trova alcun riscontro probatorio, secondo i principi dell’adunanza plenaria n. 22 del 2021.

Il Fatto

Le ricorrenti, proprietarie di un suolo edificatorio in zona C2 di espansione, impugnano tre permessi di costruire rilasciati dal Comune di Vieste in favore di un confinante: il primo relativo all’ampliamento di una palazzina, il secondo a una variante dei prospetti, il terzo alla realizzazione di un’autorimessa parzialmente interrata ai sensi della legge n. 122/1989. Esse deducono la violazione della distanza minima di cinque metri dal confine, imposta dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore per la zona C2, e l’occupazione di una porzione della particella di loro proprietà, utilizzata come strada privata.

Dopo la trasposizione del ricorso straordinario e la presentazione di motivi aggiunti, la causa giunge in decisione. Il controinteressato eccepisce l’inammissibilità per genericità e per difetto di interesse, invocando la deroga urbanistica prevista per i parcheggi pertinenziali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale distingue le posizioni. Quanto ai primi due titoli, ritiene il ricorso inammissibile per carenza di interesse: le opere assentite consistono nel recupero dei portici, nella ridistribuzione degli spazi interni, nella diversa geometria dei prospetti e nella sostituzione dei parapetti, senza prova che abbiano comportato lo spostamento del fronte dell’edificio. La tipologia degli interventi lascia anzi presumere che l’area di ingombro del fabbricato non sia stata modificata. Il Collegio richiama i principi dell’adunanza plenaria n. 22 del 2021.

Sul terzo titolo la prospettiva muta. Le ricorrenti producono la consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio civile, dalla quale risulta che il manufatto si trova a ridosso del confine della strada e insiste per circa otto metri quadrati sulla particella delle ricorrenti. La consulenza attesta il mancato rispetto della distanza di cinque metri dal confine e la compromissione dei diritti dominicali. Da qui la prova dell’illegittimità del titolo e dell’interesse all’impugnazione.

Il Tribunale esclude poi l’applicabilità della deroga invocata dal controinteressato. L’art. 9 della legge n. 122/1989 consente parcheggi in deroga solo nel sottosuolo o nei locali al piano terra dei fabbricati. Nel caso di specie l’autorimessa è stata realizzata fuori terra e all’esterno dell’edificio. Il Collegio richiama il principio secondo cui le autorimesse edificate fuori terra sono nuove costruzioni soggette alla disciplina urbanistica ordinaria, mentre il regime di favore vale solo per i garage totalmente interrati o posti al primo piano fuori terra dell’edificio residenziale.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi in parte inammissibili e in parte accolti, con annullamento del solo permesso di costruire relativo all’autorimessa. Le spese sono compensate in ragione dell’esito parzialmente vittorioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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