Revoca illegittima dell’aggiudicazione e colpa d’apparato: risarcimento per equivalente (TAR Marche n. 511 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento con valore di giudicato della revoca dell’aggiudicazione per difetto di istruttoria e di motivazione non esaurisce il giudizio di responsabilità, ma dimostra l’illegittimità dell’atto e sposta la verifica sulla colpa d’apparato. Questa sussiste quando la stazione appaltante non ha compiuto gli accertamenti richiesti dall’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, ancorando la revoca al solo dato della pendenza di indagini penali e non a un grave illecito professionale tipizzato. Accertata la colpa, il risarcimento per equivalente va liquidato secondo gli artt. 2056 e 1223 c.c.: il danno deve costituire conseguenza immediata e diretta della condotta e va provato sia nell’an sia nel quantum. Restano estranei al perimetro le voci riconducibili a pregresse criticità finanziarie dell’operatore o a scelte imprenditoriali autonome, nonché il danno curriculare, ove l’appalto sia stato riaffidato e le prestazioni siano del tutto routinarie.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel movimento terra e nel recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Aggiudicatasi l’appalto per la rimozione e il trattamento delle macerie del sisma 2016, con un ribasso del 20,125%, aveva ottenuto la consegna del servizio in via d’urgenza nelle more della stipula. La stazione appaltante ha poi revocato l’affidamento, in ragione di un’indagine penale a carico del legale rappresentante pro tempore per corruzione e violazione di segreto di ufficio.

La revoca e la nuova gara sono state annullate dal TAR per difetto di istruttoria e di motivazione. Dopo il riesame, l’amministrazione ha riapprovato l’aggiudicazione per le quantità residue di macerie, stipulando il contratto. La società ha quindi agito per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel periodo di efficacia della revoca, quantificati in complessivi € 297.451,06 e limitati ai pregiudizi derivanti dalla revoca stessa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato pacifico: l’illegittimità della revoca è coperta da giudicato, essendo stata affermata con la sentenza che ha annullato l’atto. La questione centrale diventa dunque la sussistenza della colpa d’apparato, perché solo il suo accertamento consente di superare l’obiezione della difesa resistente sulla non applicabilità dei principi della sentenza della Corte di giustizia UE 30.09.2010, causa C-314/09, ai casi in cui il contraente abbia potuto riottenere l’affidamento ed eseguire il contratto.

Il Tribunale ritiene configurabile la colpa. La sentenza di annullamento ha già escluso che la revoca fosse ancorata a fatti oggettivi: l’amministrazione, per sua stessa ammissione, non aveva accesso agli atti del procedimento penale né al provvedimento di custodia cautelare, e ha fondato la valutazione di inaffidabilità su notizie di stampa e documenti forniti dall’impresa. L’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 richiede una valutazione discrezionale basata su mezzi adeguati e un contraddittorio compiuto: oneri istruttori e motivazionali rafforzati che nella specie non sono stati assolti.

A ciò si aggiunge un argomento decisivo sul piano logico. Gli elementi allegati dalla società in sede di riesame coincidono sostanzialmente con quelli già esposti nel procedimento di autotutela, compresa l’adozione della misura di self cleaning consistente nella sostituzione dell’amministratore indagato. Gli argomenti che la difesa della stazione appaltante ha speso in giudizio per sostenere l’assenza di colpa — dalla supposta inconsistenza dei soggetti designati al rapporto di coniugio — non compaiono nella delibera con cui l’affidamento è stato riconfermato. La mancata valutazione di quegli stessi elementi integra dunque la colpa d’apparato e consente l’accoglimento della domanda quanto all’an.

Sul quantum il Collegio opera una drastica riduzione, applicando gli artt. 2056 e 1223 c.c. Il nesso di causalità manca per i maggiori oneri cambiari e per la vendita dei beni strumentali, posto che i pagamenti del committente coprono l’arco temporale dei debiti e la vendita non è provata come forzata. Le rateizzazioni fiscali erano già in essere prima dell’aggiudicazione, e l’importo delle rate in scadenza era ampiamente contenuto: difetta il legame con la revoca. Analogo esito per i debiti contributivi, di importo incompatibile con l’utile ricavabile dall’appalto e relativi a lavoratori non impiegati nel servizio.

Sono invece riconosciuti i maggiori costi da licenziamento, con esclusione del ticket relativo al dipendente licenziato prima della notifica della revoca, e pro quota i canoni del capannone, ridotti al 50% perché utilizzato anche per altre commesse. Sono negati il danno curriculare, essendo l’appalto stato riaffidato e avendo a oggetto prestazioni routinarie rispetto alle sentenze n. 418/2019 e n. 46/2022, e il danno all’immagine, non essendovi prova di un pregiudizio riconducibile alla revoca. La condanna è quindi limitata a € 8.792,00, con rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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