Autorimessa interrata e distanze: nessun avviso al vicino (TAR Veneto n. 1833 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di un titolo edilizio avente ad oggetto la copertura di uno scivolo esistente con realizzazione di autorimessa interrata non integra gli estremi della nuova costruzione soggetta al rispetto delle distanze tra pareti finestrate, ove il manufatto — compreso l’estradosso del solaio — resti interamente collocato al di sotto del piano di campagna. Il Comune non è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento al proprietario dell’unità immobiliare confinante, che può intervenire nel procedimento e impugnare il provvedimento finale, ma non ha titolo a ricevere l’avviso ex art. 7 della legge n. 241/1990. L’eventuale coinvolgimento del vicino in un precedente iter non genera alcun obbligo né profilo di contraddittorietà. I profili di danno derivanti dall’esecuzione delle opere restano devoluti al giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un’unità abitativa confinante con quella della controinteressata. Le due proprietà costituiscono strutturalmente un unico edificio bifamiliare, originariamente parte di un complesso unitario diviso con atto notarile nel 1991.

Oggetto di impugnazione è il permesso di costruire rilasciato dal Comune alla controinteressata per la copertura di uno scivolo esistente e la realizzazione di una nuova autorimessa interrata. Il titolo segue un analogo provvedimento del 2020, decaduto per mancato avvio dei lavori. Il ricorrente contesta la qualificazione dell’intervento, lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione delle distanze tra pareti finestrate, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’istanza cautelare, accolta inaudita altera parte, è stata poi respinta con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo — eccesso di potere per istruttoria insufficiente e travisamento dei fatti — è infondato. Il Tribunale rileva che il titolo edilizio reca una descrizione sintetica dell’intervento, analiticamente specificato nelle tavole, nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica richiamate nel provvedimento. L’opera realizzata coincide con quella assentita; il preteso travisamento è desunto dal ricorrente dal solo titolo del permesso.

Quanto all’art. 7 della legge n. 241/1990, il Collegio osserva che l’intervento si realizza interamente sulla proprietà della controinteressata e che lo scavo si è arrestato a circa un metro dal fondo del ricorrente. Richiamando il consolidato orientamento — Cons. Stato, Sez. VI, n. 9984 del 2024, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3608 del 2023, Cons. Stato, Sez. V, n. 805 del 2025 — si afferma che il vicino controinteressato non è destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, anche se in precedenti occasioni si sia opposto all’attività edilizia del confinante. Egli può intervenire e impugnare, ma non ha titolo all’avviso.

Nessuna contraddittorietà deriva dal fatto che il Comune avesse coinvolto il ricorrente nel precedente iter. Poiché l’intervento coincide con quello già autorizzato nel 2020, la partecipazione costituiva un inutile aggravio: la posizione del vicino era già stata espressa e non condivisa, e l’amministrazione aveva respinto la richiesta di annullamento in autotutela del titolo del 2020, confermandone la legittimità.

L’ultimo motivo è parimenti respinto. La tavola allegata all’istanza evidenzia che l’intervento consiste nella copertura di uno spazio vuoto interamente sotto il piano di campagna: l’autorimessa, compreso l’estradosso del solaio, rimane sotto la quota zero. Il CTU, pur in assenza di specifico quesito, ha confermato che la struttura è interrata. Il manufatto non soggiace pertanto al rispetto delle distanze tra fabbricati ex art. 9 del D.M. n. 1444/1968.

I profili di danno da esecuzione delle opere vanno azionati davanti al giudice ordinario. Il Tribunale richiama l’ordinanza del giudice civile, secondo cui la proprietà del ricorrente non ha subito danni a condizione della normale manutenzione, e rileva che le fessurazioni lamentate non presentano carattere di novità. Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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